COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 27 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC.506 Proc. 3404/42pf 16-17 AA/ac – del 5.10.2016 Cat. Allievi Provinciali Girone A DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Sprone Francesco, Presidente della società Asd Cisterna Football; Sig. Persichino Pietro, Fratepietro Paolo, D’ambrosio Marco calciatori della Società Asd Cisterna Football (per aver disputato in posizione irregolare le gare di cui il deferimento) I Sigg. Tantari Alessandro e Sprone Aldo, dirigenti accompagnatori della società Asd Cisterna Football; la Società Asd Cisterna Football.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 27 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC.506 Proc. 3404/42pf 16-17 AA/ac – del 5.10.2016 Cat. Allievi Provinciali Girone A DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Sprone Francesco, Presidente della società Asd Cisterna Football; Sig. Persichino Pietro, Fratepietro Paolo, D’ambrosio Marco calciatori della Società Asd Cisterna Football (per aver disputato in posizione irregolare le gare di cui il deferimento) I Sigg. Tantari Alessandro e Sprone Aldo, dirigenti accompagnatori della società Asd Cisterna Football; la Società Asd Cisterna Football. La Procura Federale ha rilevato che le parti in epigrafe indicati hanno impiegati nelle gare della società Asd Cisterna Football, calciatori non tesserati Persichino Pietro, Fratepietro Paolo, D’ambrosio Marco. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui sopra erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori Sigg. Tantari Alessandro e Sprone Aldo con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati nelle gare erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto accompagnatore ufficiale ed al Presidente Sig. Sprone Francesco l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Società Asd Cisterna Football, ed il suo presidente Sig. Sprone Francesco non/facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 24/10/2016. L’Avv. Matteo Sperduti nell’interesse della Soc. Asd Cisterna Football e dei propri assisiti Sprone Francesco, Persichino Pietro e Sprone Aldo, la Procura Federale, in persona dell’Avv, Sorbo., dichiarano di aver sottoposto come da verbali depositati in atti. Per i deferiti con i quali non vi è stato patteggiamento il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i calciatori Persichino Pietro, Fratepietro Paolo, D’ambrosio Marco tre (3) giornate di squalifica ciascuno, per i dirigenti Tantari Alessandro 1 anno e mesi 6 di inibizione e Sprone Aldo 12 mesi di inibizione, per il Presidente Sprone Francesco la sanzione di anni 1 mesi 6 di inibizione, e per la società Società Asd Cisterna Football la penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica ed € 600,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che i calciatori in epigrafe fossero tesserati per la soc. Società Asd Cisterna Football alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i calciatori Persichino Pietro, Fratepietro Paolo, D’ambrosio Marco sono stati impegnati in gara, senza essere tesserati, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non era/erano coperti da polizza assicurativa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoga fattispecie pervenuto all’attenzione di questo Tribunale Federale Territoriale induce, per motivi equitativi e nell’interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento di questo Tribunale Federale, se pur contenuto al di sotto delle richieste della Procura Federale. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania, Ritiene congrua la sanzione commisurata alla Asd Cisterna Football, Sprone Aldo, Sprone Francesco e Persichino Pietro, di cui al patteggiamento compare la sanzione DELIBERA I deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare ai calciatori Persichino Pietro la squalifica per 1 giornate di gara, Fratepietro Paolo e D’ambrosio Marco la squalifica per tre giornate di gara ciascuno, ai dirigenti Sprone Aldo l’inibizione per mesi 9, Tantari Alessandro l’inibizione per mesi 18, al Presidente Sprone Francesco l’inibizione per mesi 12 ed alla società Asd Cisterna Football l’ammenda di € 400,00 e punti tre di penalizzazione. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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