COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 27 Ottobre 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo presentato dalla società Real Maceratese Calcio; Gara: Real Maceratese/ Real San Nicola Calcio Componenti: In riferimento al reclamo avverso la decisione del G.S.T., C.U. n. 38 del 20/10/2016.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 27 Ottobre 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo presentato dalla società Real Maceratese Calcio; Gara: Real Maceratese/ Real San Nicola Calcio Componenti: In riferimento al reclamo avverso la decisione del G.S.T., C.U. n. 38 del 20/10/2016. Si rileva l’infondatezza dello stesso; invero letto il referto di gara, non si rinvengono in esso lacune o genericità nell’esposizione dei fatti di cui al reclamo; pertanto, ritenuto che il referto di gara costituisce piena prova, si ritiene che la decisione presa dal primo Giudice risulti equa e proporzionata ai fatti contestati. P.Q.M la Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA di rigettare il reclamo e confermare la decisione del G.S.T. Dispone sia addebitata la tassa reclamo, a carico della reclamante. Napoli 24/10/2016 Reclamo presentato dalla società Rione Terra; Gara: Rione Terra/Orat.Donguanella Scampia Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Eugenio Russo; Avv. Stefano Selvaggi; Avv. Vincenzo Pecorella. In riferimento al reclamo avverso la decisione del G.S.T., C.U. n.34 del 13/10/2016. Si rileva l’infondatezza dello stesso; invero letto il referto di gara che richiama il referto dell’assistente del d.d.g., in esso non si rinvengono lacune o genericità nell’esposizione dei fatti di cui al reclamo. Pertanto, ritenuto che il referto costituisce piena prova, si ritiene che la decisione presa dal primo Giudice risulti equa e proporzionata ai fatti contestati. P.Q.M la Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA di rigettare il reclamo e confermare la decisione del G.S.T. Dispone sia addebitata la tassa reclamo, a carico della reclamante.
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