COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 27 Ottobre 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo presentato dalla società Pol. Santa Maria Cilento Gara: Pol. Santa Maria Cilento / Castel San Giorgio. In riferimento al reclamo avverso la decisione del G.S.T., C.U. n. 38 del 20/10/2016.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 40 del 27 Ottobre 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo presentato dalla società Pol. Santa Maria Cilento Gara: Pol. Santa Maria Cilento / Castel San Giorgio. In riferimento al reclamo avverso la decisione del G.S.T., C.U. n. 38 del 20/10/2016. Si rileva l’infondatezza dello stesso; invero non si rinvengono elementi nuovi tali da mettere in dubbio quanto riportato nel referto di gara che appare a questa giustizia redatto in modo completo e circostanziato. Pertanto, tenuto conto che il referto di gara fa piena prova, si ritiene che la sanzione inflitta dal GST sia equa e proporzionata ai fatti addebitati. P.Q.M la Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA di rigettare il reclamo e confermare la decisione del G.S.T. Dispone sia addebitata la tassa reclamo, a carico della reclamante.
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