COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 27 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC.502 Proc. 3065/1276 pf 15-16 AA/ac/cf – del 27.09.2016 Cat. 3^ DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Sannino Giacomo, Presidente della Società Asd Real Ercolano; Sig. Buono Gaetano, calciatore della Società Asd Real Ercolano (per aver disputato in posizione irregolare la gara Atletico San Giorgio / Real Ercolano del 11/04/2015); Sig. Russo Luigi, Dirigente accompagnatore della società Asd Real Ercolano; La Società Asd Real Ercolano.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 27 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC.502 Proc. 3065/1276 pf 15-16 AA/ac/cf – del 27.09.2016 Cat. 3^ DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Sannino Giacomo, Presidente della Società Asd Real Ercolano; Sig. Buono Gaetano, calciatore della Società Asd Real Ercolano (per aver disputato in posizione irregolare la gara Atletico San Giorgio / Real Ercolano del 11/04/2015); Sig. Russo Luigi, Dirigente accompagnatore della società Asd Real Ercolano; La Società Asd Real Ercolano. La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe indicato è stato impiegato nella gara su indicata dalla società Asd Real Ercolano, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui sopra erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore Sig. Russo Luigi con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato nella gara era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto accompagnatore ufficiale ed al Presidente Sig. Sannino Giacomo l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Società Asd Real Ercolano ed il suo presidente Sig. Sannino Giacomo non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 24/10/2016, i deferiti sono assenti. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Buono Gaetano tre (3) giornate di squalifica, per il dirigente Russo Luigi anni uno (1) mesi 6 di inibizione, per il Presidente Sannino Giacomo la sanzione di anni 1 mesi 6 di inibizione, e per la società Asd Real Ercolano la penalizzazione di punti 1 (UNO) in classifica ed € 800,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fossero tesserato per la soc. Asd Real Ercolano alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il calciatore Buono Gaetano è stato impegnato in gara, senza essere tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoga fattispecie pervenuto all’attenzione di questo Tribunale Federale Territoriale induce, per motivi equitativi e nell’interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento di questo Tribunale Federale, se pur contenuto al di sotto delle richieste della Procura Federale. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Buono Gaetano la squalifica per tre giornate di gara, al dirigente Russo Luigi l’inibizione per mesi 8, al Presidente Sannino Giacomo l’inibizione per mesi 8 ed alla società Asd Real Ercolano l’ammenda di € 800,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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