COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 27 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC.503 Proc. 2438/1037 pf 15-16 GR/mg – del 09.09.2016 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Del Vecchio Gerardo, Presidente della Società Usd Vis Ariano Calcio; La Società Usd Vis Ariano Calcio.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 27 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC.503 Proc. 2438/1037 pf 15-16 GR/mg – del 09.09.2016 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Del Vecchio Gerardo, Presidente della Società Usd Vis Ariano Calcio; La Società Usd Vis Ariano Calcio. La Procura Federale ha rilevato che il Sig. Marinaccio Carmelo avrebbe svolto l’attività di atleta non per la Società Vis Ariano Calcio dall’inizio della Stagione Sportiva 2015-2016 sino alla metà di novembre 2015 senza essere regolarmente tesserato per la predetta società e successivamente il medesimo veniva tesserato dalla Società Comprensorio Miscano. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Società Usd Vis Ariano Calcio ed il suo Presidente Sig. Del Vecchio Gerardo non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna con raccomandata poste inviata il 13/10/2016 n,.15224818466-3 consegnata il 14/10/2016. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il Presidente Del Vecchio Gerardo la sanzione di mesi 4 di inibizione, e per la società Usd Vis Ariano Calcio la penalizzazione di punti 1 (UNO) in classifica ed € 800,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che il Sig. Marinaccio Carmelo fosse tesserato per la soc. Usd Vis Ariano Calcio per il periodo agosto 2015 – metà novembre 2015. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il Sig. Carmelo Marinacci sono stati impegnati in gara, senza essere tesserati, con grave nocumento della regolarità della stessa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoga fattispecie pervenuto all’attenzione di questo Tribunale Federale Territoriale induce, per motivi equitativi e nell’interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento di questo Tribunale Federale, se pur contenuto al di sotto delle richieste della Procura Federale. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al Presidente Gerardo Del Vecchio l’inibizione per mesi 2 ed alla società Usd Vis Ariano Calcio l’ammenda di € 200,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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