COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 27 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC. N. 496 Proc. 2056/1110pf15-16/GT/cc del 24/08/2016 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico: del presidente della società ASD Aurunci, VROLA Isidoro (per violazione dell’articolo 1 bis comma 1 CGS e 5 per aver postato sul social network Facebook un commento alla gara Herculaneum – Portici, disputata il 2/4/2016 (Campionato Regionale Eccellenza, 13ª giornata)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 27 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC. N. 496 Proc. 2056/1110pf15-16/GT/cc del 24/08/2016 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. a carico: del presidente della società ASD Aurunci, VROLA Isidoro (per violazione dell’articolo 1 bis comma 1 CGS e 5 per aver postato sul social network Facebook un commento alla gara Herculaneum – Portici, disputata il 2/4/2016 (Campionato Regionale Eccellenza, 13ª giornata) del seguente letterale tenore: “Durante questa settimana, tesserati del Portici hanno riferito di accordi tra i dirigenti delle due società per favorire la vittoria del Portici. Volete sapere com’è finita la partita? 3-0 per il Portici. Peccato, pensavo fossero solo chiacchiere da bar e da spogliatoio. A noi della Sessana le partite piace vincerle sul campo, ad altri nel Bar e negli spogliatoi”, nonché per non aver approfondito la ricorrenza o meno dell’illecito sportivo paventato, né comunicato alcunché agli organi competenti; del Sig. Annunziata Francesco, Presidente della Soc. ASD Herculaneum 1924, all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1bis, comma 1 e 15 (violazione della clausola compromissoria) del CGS e 30, commi 3 e 4 dello Statuto Federale, per aver adito le vie legali, quale Presidente dell’ASD Herculaneum 1924, sporgendo in data 3/4/2016, presso la Stazione CC di Casavatore (NA) denuncia querela nei confronti del Sig. Isidoro Vrola, presidente dell’ASD Aurunci, per diffamazione a mezzo stampa; del Sig Incoronato Ciro, Presidente della Soc. Portici 1906 all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’articolo 1 bis comma 1 CGS in relazione all’articolo 3 e dell’art. 5, commi 1, 4 e 6 lett. b CGS per non essere comparso in sede di audizione innanzi alla Procura Federale, sebbene ritualmente convocato; del Sig. Scotti Ciro, dirigente Incoronato Ciro, Presidente della Soc. Portici 1906 all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’articolo 1 bis comma 1 CGS in relazione all’articolo 3 e dell’art. 5, commi 1, 4 e 6 lett. b CGS per non essere comparso in sede di audizione innanzi alla Procura Federale, sebbene ritualmente convocato; del sig. Fava Passero Dino, calciatore della Soc. Portici 1906, all’epoca dei fatti, per violazione dell’articolo 1 bis comma 1 CGS in relazione all’articolo 3 , per aver affermato in un locale pubblico di Sessa Aurunca, nel marzo 2016, che la gara Herculaneum – Portici, disputata il 2/4/2016, di cui sopra, sarebbe stata truccata;dell’ASD Aurunci, a titolo di responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dal Sig. Vrola Isidoro, suo presidente; dell’ASD Herculaneum, a titolo di responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dal Sig. Francesco Annunziata, suo presidente; dell’ASD Aurunci, a titolo di responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dal Sig. Ciro Incoronato, suo presidente e dai calciatori Fava Passero Dino e Ciro Scotti. Il presente procedimento trae origine, come emerge chiaramente dalla lettura dei capi di incolpazione, da una querela sporta in data 3/4/2016 dal Sig. Annunziata Francesco, che si doleva delle espressioni gravemente lesive dell’onorabilità della propria compagine sportiva in conseguenza di un post apparso sul social network Facebook, riconducibile al profilo del Sig. Isidoro Vrola. Nel corso delle indagini veniva sentito il Vrola, il quale sosteneva che il calciatore Fava Passero Dino, il 28 o 30 marzo 2016 aveva pubblicamente affermato, in presenza di imprecisati clienti di un bar, che la partita Ercolano / Portici “era fatta”. Nonostante l’invito a rendere notizie, avanzato dalla Procura, il sig. Ciro Incoronato, presidente della Soc. Portici, ed il Sig. Ciro Scotti, dirigente della stessa società, non comparivano, donde la formulazione dei corrispondenti capo di incolpazione sub c) e d) nei confronti degli stessi. Giova evidenziare che la Procura emetteva in data 21/6/2016 avviso di conclusione delle indagini che, come risulta dal carteggio allegato al fascicolo del dibattimento, risulta notificato all’Incoronato il 27/6/2016 (cfr. email del 4/7/2016 ore 18.19 proveniente dall’indirizzo email del medesimo sig. Incoronato), ed in data anteriore e prossima al 28/6/2016 anche alla soc. Herculaneum (Annunziata Francesco – come da email dell’avv. Monica Fiorillo del 28/6/2016, ore 17:51, con cui si formulava richiesta di accesso agli atti del fascicolo): con l’avviso di conclusione delle indagini veniva assegnato alle parti destinatarie termine di trenta giorni, decorrenti dall’effettivo ricevimento dell’atto, per formulare memorie. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento per il 10/10/2016, con rinvio all’odierna udienza all’esito della comparizione delle parti e di una prima discussione. I deferiti facevano pervenire memorie difensive e comparivano all’udienza con l’assistenza dei difensori: l’avv. Monica Fiorillo per l’ASD Herculaneum e l’avv. Priscilla Palombi per il sig. Fava Passero Dino. Compariva personalmente il sig. Ciro Incoronato il quale dichiarava di non essere mai stato “presidente” ma solo segretario della società Portici 1926: al riguardo, va segnalato che all’udienza del 10.10.2016 compariva anche il sig. Ragosta Lorenzo che dichiarava e documentava di essere presidente della Soc. Portici sin dal 2014. In via preliminare, i difensori presenti chiedevano dichiararsi l’irricevibilità del deferimento, dacché formulato – a loro dire – in violazione del termine ex art. 32 ter, comma 4, CGS: al riguardo, richiamavano il principio dettato da ultimo dal T.F.N. col provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale N. 26/TFN. La Procura deduceva che il termine ex art. 32 ter, comma 4, non sarebbe perentorio e che da esso discenderebbe esclusivamente l’inutilizzabilità degli atti di indagine svolti successivamente alla scadenza del termine medesimo. Il Rappresentante della Procura Federale insisteva quindi per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva: per Vrola Isidoro, mesi 8 di inibizione ed € 500,00 di ammenda; per Incoronato Ciro, mesi 3 di inibizione; per Scotti Ciro, mesi 3 di inibizione; per Fava Passero Dino la squalifica di 3 giornate; per l’ASD Aurunci, ammenda di euro 500,00; per l’ASD Herculaneum, punti 3 di penalizzazione ed ammenda di euro 500,00; per la soc. Portici, ammenda di euro 500,00. MOTIVI DELLA DECISIONE: In via preliminare, va delibata l’eccezione ex art. 32 ter, comma 4, CGS sollevata dalle difese. La norma in parola dispone testualmente: «Quando non deve disporre l’archiviazione, il Procuratore federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l’interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. In caso di impedimento dell’incolpando che abbia richiesto di essere sentito, o dei suoi difensori, il Procuratore federale assegna un termine di due giorni per presentare una memoria sostitutiva. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria, esercita l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all’incolpato e all’organo di giustizia competente, al Presidente Federale, nonché in caso di deferimento di società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza. Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate». Da quanto esposto in premessa circa la tempistica degli atti, a prescindere dal pur rilevante principio affermato dal TFN nel recentissimo suo provvedimento, appare evidente che nel caso di specie il termine ex art. 32ter, comma 4, non era affatto maturato. Va infatti evidenziato che l’avviso di conclusione delle indagini risulta emesso il 21/6/2016 e recapitato il 27-28/6/2016. Da tale ultima data decorreva il termine di trenta giorni assegnato dal Procuratore Federale agli incolpati, termine che scadeva quindi il 28/7/2016. L’atto di deferimento risulta emesso il 24/8/2016 e, quindi, ampiamente entro il termine ex art. 32 ter comma 4 CGS, e quindi ampiamente nei 30 giorni successivi. Giova muovere dall’esame della posizione del calciatore Fava Passero Dino che, a parere di questo Collegio, va prosciolto dall’addebito: in relazione alla posizione in esame non è emerso all’esito dell’indagine alcun elemento di prova a carico, se non la generica e vaga indicazione fornita dal Sig. Isidoro Vrola in sede di audizione dinanzi al sostituto Procuratore federale, secondo il quale egli avrebbe appreso da imprecisati terzi dell’esternazione fatta dal calciatore in un locale pubblico. Quanto agli altri incolpati, ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: il Vrola, peraltro, non ha neanche provato a smentire la paternità del post comparso sul suo profilo Facebook, mentre irrilevante è la deduzione del sig. Incoronato Ciro di non essere il “presidente” della soc. Portici, avuto riguardo alla sua qualità di tesserato che lo vincolava (e lo vincola) alle norme comportamentali sancite dall’ordinamento sportivo. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale DELIBERA di prosciogIiere il calciatore Fava Passero Dino per non aver commesso il fatto; di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: a Vrola Isidoro, mesi 8 di inibizione ed € 500,00 di ammenda; ad Incoronato Ciro, mesi 3 di inibizione; a Scotti Ciro, mesi 3 di inibizione; all’ASD Aurunci, ammenda di euro 500,00; all’ASD Herculaneum, punti 3 di penalizzazione ed ammenda di euro 500,00; alla soc. Portici, ammenda di euro 500,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione del C.U. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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