COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 27 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC. 505 Proc. 2862/1100 pf 15-16 AA/cc – del 21.09.2016 Cat. 3^ DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Pellegrino Pasquale, Presidente della Società Asd Atletico S. Michele Serino; Sig. De Feo Carmine, calciatore della Società Asd Atletico S. Michele Serino (per aver disputato in posizione irregolare la gara Asd S. Michele Serino / Manocalzati del 11/01/2015); Dirigente accompagnatore della società Asd Atletico S. Michele Serino; La Società Atletico Asd S. Michele Serino.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 27 Ottobre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC. 505 Proc. 2862/1100 pf 15-16 AA/cc – del 21.09.2016 Cat. 3^ DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Pellegrino Pasquale, Presidente della Società Asd Atletico S. Michele Serino; Sig. De Feo Carmine, calciatore della Società Asd Atletico S. Michele Serino (per aver disputato in posizione irregolare la gara Asd S. Michele Serino / Manocalzati del 11/01/2015); Dirigente accompagnatore della società Asd Atletico S. Michele Serino; La Società Atletico Asd S. Michele Serino. La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe indicato è stato impiegato nella gara su indicata dalla società Asd S. Michele Serino, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui sopra erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore Sig. De Feo Carmine con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato nella gara era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto accompagnatore ufficiale ed al Presidente Sig. Pellegrino Pasquale l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Società Asd Atletico S. Michele Serino ed il suo presidente Sig. Pellegrino Pasquale non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 24/10/2016. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Di Sapio Olindo (3) giornate di squalifica, per il dirigente De Feo Gerardo anni uno (1) mesi 6 di inibizione, per il Presidente Pellegrino Pasquale la sanzione di anni 1 mesi 6 di inibizione, e per la società Asd Atletico S. Michele Serino la penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica ed € 900,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che i calciatori in epigrafe fossero tesserati per la soc. Asd Atletico S. Michele Serino alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il calciatore Di Sapio Olindo è stato impegnato in gara, senza essere tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoga fattispecie pervenuto all’attenzione di questo Tribunale Federale Territoriale induce, per motivi equitativi e nell’interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento di questo Tribunale Federale, se pur contenuto al di sotto delle richieste della Procura Federale.P.Q.M. Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Di Sapio Olindo la squalifica per 3 giornate di gara ciascuno, al dirigente De Feo Gerardo l’inibizione per mesi 8, al Presidente Pellegrino Pasquale l’inibizione per mesi 8 ed alla società Asd Atletico S. Michele Serino l’ammenda di € 200,00 ed un (1) punto di penalizzazione. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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