COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 10 Novembre 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale La Società Asd Junior Domitia propone reclamo avverso il provvedimento del GST pubblicato sul CU n.34 del 13/10/2016 col quale è stata inflitta la sanzione della squalifica per 5 gare effettive al calciatore Sig. Sarnataro Francesco.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 10 Novembre 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale La Società Asd Junior Domitia propone reclamo avverso il provvedimento del GST pubblicato sul CU n.34 del 13/10/2016 col quale è stata inflitta la sanzione della squalifica per 5 gare effettive al calciatore Sig. Sarnataro Francesco. Nessuno è comparso per il reclamo. Il ricorso è infondato. L'efficacia probatoria privilegiata di cui gode il referto arbitrale, simile, per certi aspetti, al valore probatorio riservato dall'art. 2700 c.c. agli atti pubblici, costituisce principio fondamentale del diritto sportivo, sostenuto da giurisprudenza granitica: la valenza di fonte privilegiata di prova che l’articolo 35 del Codice di Giustizia Sportiva attribuisce al referto dell’arbitro pone, infatti, tassative limitazioni alla possibilità di fornire prova contraria rispetto a quanto descritto negli atti ufficiali di gara. In tale quadro regolamentare non sono ammesse né prove orali, il cui grado di attendibilità presta il fianco a facili critiche, né prove documentali di qualsivoglia genere, ivi inclusi i filmati, salvo i casi espressamente previsti dal CGS, che contemplano, questi ultimi, l’ipotesi di fatti non rilevati dal ddg ed il caso dell’errore di persona. Di fronte a tale ferreo assetto normativo e giurisprudenziale, la parte reclamante non ha dedotto elementi a difesa idonei a scalfirlo. P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA di rigettare il reclamo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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