COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 10 Novembre 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo presentato dalla società Asd Pol. Volturno; Gara: Asd Pol. Volturno/ San Nicola Calcio 2009. In riferimento al reclamo avverso la decisione del G.S.T., C.U. n.38 del 20/10/2016.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 10 Novembre 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo presentato dalla società Asd Pol. Volturno; Gara: Asd Pol. Volturno/ San Nicola Calcio 2009. In riferimento al reclamo avverso la decisione del G.S.T., C.U. n.38 del 20/10/2016. La Corte Sportiva Di Appello Territoriale, letto il ricorso rileva la parziale fondatezza dello stesso. Invero la reclamante si duole che i fatti addebitati al calciatore Iannotti Matteo non sono da attribuirsi al medesimo, in via subordinata che, in ogni caso, la squalifica comminata dal Giudice di prime cure sia non congrua e proporzionata. In merito al reale accadimento dei fatti questa Corte non può non privilegiare la versione indicata nel referto di gara, fonte di prova piena e privilegiata nell’ordinamento sportivo. Per quanto riguarda l’entità della sanzione vi è da rilevare che il comportamento del suddetto calciatore descritto dal direttore di gara, seppur configurante una condotta antisportiva non presenta connotati della gravità poiché non risulta che dalla stessa siano scaturite conseguenze dannose nei confronti dell’avversario. Pertanto questa corte ritiene equa la riduzione della squalifica inflitta dal GST nei confronti del Sig. Iannotti. P.Q.M la Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Soc. Asd Pol. Volturno, di ridurre la sanzione inflitta al Sig. Iannotti Matteo a tre (3) giornate effettive di gara. Nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it