COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 10 Novembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC. 511 Proc. 3563/135pf 16-17 AA/ac/cf – del 7.10.2016 – Campionato Regionale Juniores. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Pesce Biagio, all’epoca dei fatti Presidente U.S.D. Monteforte; Il calciatore De Angelis Antonio (per avere lo stesso disputato, in posizione irregolare le gare Monteforte / San Tommaso Calcio del 19.10.2015 – Campionato Juniores Regionale; Il sig. Sparano Eugenio, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della U.S.D. Monteforte; la Società U.S.D. Monteforte.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 10 Novembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC. 511 Proc. 3563/135pf 16-17 AA/ac/cf – del 7.10.2016 - Campionato Regionale Juniores. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Pesce Biagio, all’epoca dei fatti Presidente U.S.D. Monteforte; Il calciatore De Angelis Antonio (per avere lo stesso disputato, in posizione irregolare le gare Monteforte / San Tommaso Calcio del 19.10.2015 - Campionato Juniores Regionale; Il sig. Sparano Eugenio, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della U.S.D. Monteforte; la Società U.S.D. Monteforte. La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe indicato è stato impiegato nelle gare su indicate dalla società USD Monteforte, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui sopra erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Sparano Eugenio con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto accompagnatore e del Presidente Sig. Pesce Biagio l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. U.S.D. Monteforte ed il suo presidente Sig. Pesce Biagio facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 07/11/2016. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore De Angelis Antonio tre (3) giornate di squalifica, per il dirigente Sparano Eugenio anni 1 (uno) mesi sei (6) di inibizione, per il Presidente Pesce Biagio la sanzione di anni 1(uno) mesi sei (6) di inibizione, e per la società USD Monteforte la penalizzazione di punti 1 (UNO) in classifica ed € 800,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che i calciatori in epigrafe fossero tesserati per la soc. U.S.D. Monteforte alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il calciatore De Angelis Antonio è stato impegnato in gara, senza essere tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa, anche tenuto presente che tutti i deferiti sono già stati sanzionati per una precedente gara del 12/10/2015. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoghe fattispecie pervenute all’attenzione di questo Tribunale Federale Territoriale induce per motivi equitativi e nell’interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento di questo T.F.T. seppur contenuto al di sotto delle richieste della Procura. P.Q.M. il Tribunale Sportivo Territoriale per la CampaniaDELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore De Angelis Antonio la squalifica per una (1) giornata di gara, al dirigente Sparano Eugenio l’inibizione per mesi nove (9), al Presidente Pesce Biagio l’inibizione per mesi nove (9) ed alla società Usd Monteforte l’ammenda di € 200,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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