COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 10 Novembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC. 512 Proc. 3660/149pf 16-17 AA/ac/cf – dell’11.10.2016 – Campionato di Prima Categoria. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Domini Donato, Presidente A.S.D. Santa Cecilia Calcio; Il calciatore Vincenzo Buonocore (per avere lo stesso disputato, in posizione irregolare la gara Herajon / Santa Cecilia Calcio del 14.11.2015 Campionato di Prima Categoria; Il sig. Cerrato Angelo, dirigente accompagnatore della A.S.D. Santa Cecilia Calcio; la Società A.S.D. Santa Cecilia Calcio.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 10 Novembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC. 512 Proc. 3660/149pf 16-17 AA/ac/cf – dell’11.10.2016 - Campionato di Prima Categoria. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Domini Donato, Presidente A.S.D. Santa Cecilia Calcio; Il calciatore Vincenzo Buonocore (per avere lo stesso disputato, in posizione irregolare la gara Herajon / Santa Cecilia Calcio del 14.11.2015 Campionato di Prima Categoria; Il sig. Cerrato Angelo, dirigente accompagnatore della A.S.D. Santa Cecilia Calcio; la Società A.S.D. Santa Cecilia Calcio. La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe indicato è stato impiegato nella gara su indicata dalla società ASD Santa Cecilia Calcio, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui sopra era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Cerrato Angelo con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto accompagnatore e del Presidente Sig. Domini Donato l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. A.S.D. Santa Cecilia Calcio ed il suo presidente Sig. Domini Donato non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 7/1/2016. All’udienza il Presidente Domini Donato e il Dirigente Cerrato Angelo facevano presente che il calciatore deferito Buonocore Vincenzo non è un loro tesserato e che per mero errore di compilazione della distinta risultava tale nominativo al posto di Buonocore Giulio che è invece regolarmente tesserato. A riprova che si è trattato di un mero errore materiale si evidenzia come in distinta il calciatore Buonocore (erroneamente indicato con Vincenzo) veniva identificato con data di nascita e n. carta d’identità del loro tesserato Buonocore Giulio, il tutto come da documentazi9one presentata in atti. Il rappresentante della Procura Federale, pur prendendo atto di quanto asserito dai delegati, osservava che tuttavia, poiché la distinta veniva regolarmente sottoscritta, trattavasi non di mero errore materiale, ma di errore colpevole e pertanto insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Buonocore Vincenzo sei (6) giornate di squalifica, per il dirigente Cerrato Angelo anni 1 (uno) mesi sei (6) di inibizione, per il Presidente Domini Donato la sanzione di anni 1(uno) mesi sei (6) di inibizione, e per la società Asd S. Cecilia Calcio € 800,00 di ammenda. In via preliminare osserva il Collegio che il calciatore Buonocore Vincenzo, identificato della distinta della gara in contestazione come nato il 15/03/1980 carta d’identità n. AR0790848 rilasciata dal Comune di Castiglione del Genovesi, non esiste negli archivi dell’ufficio tesseramento del C.R. Campania. Infatti tali elementi identificati (data di nascita e n. di carta d’identità) sono quelli del calciatore Buonocore Giulio regolarmente tesserato con il S. Cecilia Calcio. In considerazione di quanto sopra, il Collegio ritiene che si è trattato di mero errore materiale e pertanto non si avvisano comportamenti sanzionabili. P.Q.M. il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti non responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte.
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