COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 17 Novembre 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo presentato dalla Società: Football Club Sorrrento – Gara: Pimonte / Football Club Sorrento del 31/10/2016 Cat. Juniores Regionali. In riferimento al reclamo avverso la decisione del G.S.T., C.U. n. 43 del 03/11/2016.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 17 Novembre 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo presentato dalla Società: Football Club Sorrrento – Gara: Pimonte / Football Club Sorrento del 31/10/2016 Cat. Juniores Regionali. In riferimento al reclamo avverso la decisione del G.S.T., C.U. n. 43 del 03/11/2016. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo; visti gli atti ufficiali, rileva la infondatezza dello stesso. Invero, la reclamante chiede che, in relazione ai fatti ascritti al Sig. Raiola Antonio, allenatore della medesima Società, la squalifica sia ridotta in relazione allo stato d’animo condizionato all’esito della gara e al fatto che le proteste non sono state reiterate poiché proferite “in pochi secondi”, e durate nel tragitto dal recinto di gioco e gli spogliatoi ovvero “pochi metri”. Vi è da rilevare che non possono essere tenute in considerazione le sopra riferite circostanze relative al comportamento tenuto dal Sig. Raiola in quanto non inficiano minimante il contenuto di quanto si va a censurare. Le frasi proferite, riportate chiaramente nel referto di gara fonte di prova piena e privilegiata, rappresentano delle offese gravi alla persona dell’Arbitro per cui la sanzione irrogata in prime cure risulta equa e proporzionata in relazione alle stesse. P.Q.M la Corte Sportiva Di Appello Territoriale DELIBERA di rigettare il reclamo e di confermare la squalifica fino al 31/12/2016, a carico del Sig. Raiola Antonio e di addebitare la relativa tassa.
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