COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 17 Novembre 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara del 23/10/2016 Real Carinaro / Sporting Macerata Campania La Società Sporting Macerata Campania propone reclamo avverso il provvedimento del GST pubblicato sul CU n. 40 del 27/10/2016, col quale è stata inflitta la sanzione della perdita della gara di entrambe le società con il punteggio di 0-3 nonché l’ammenda di euro 150,00 per la condotta antisportiva dei propri tesserati.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 47 del 17 Novembre 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Gara del 23/10/2016 Real Carinaro / Sporting Macerata Campania La Società Sporting Macerata Campania propone reclamo avverso il provvedimento del GST pubblicato sul CU n. 40 del 27/10/2016, col quale è stata inflitta la sanzione della perdita della gara di entrambe le società con il punteggio di 0-3 nonché l’ammenda di euro 150,00 per la condotta antisportiva dei propri tesserati. Il reclamo è infondato. L'efficacia probatoria privilegiata di cui gode il referto arbitrale, simile, per certi aspetti, al valore probatorio riservato dall'art. 2700 c.c. agli atti pubblici, costituisce principio fondamentale del diritto sportivo, sostenuto da giurisprudenza granitica: la valenza di fonte privilegiata di prova che l’articolo 35 del Codice di Giustizia Sportiva attribuisce al referto dell’arbitro pone, infatti, tassative limitazioni alla possibilità di fornire prova contraria rispetto a quanto descritto negli atti ufficiali di gara. Di fronte a tale ferreo assetto normativo e giurisprudenziale, la parte reclamante non ha dedotto elementi di difesa idonei a scalfirlo. P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA di rigettare il reclamo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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