COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 17 Novembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC. 517 Proc. 3957/92pf 16-17 AA/ac – del 17.10.2016 Campionato Regionali Giovanissimi B. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Capasso Giuseppe, Presidente Società ASD Accademia Calcio Acerra, per la violazione dell’art.1bis comma 1, in relazione all’art.10 comma 2 del C.G.S. 39 delle NOIF; Il calciatore: Ibrahim Saidy, per la violazione dell’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione all’art.10 comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF (per avere lo stesso disputato in posizione irregolare le gare di cui al deferimento); Il sig. Coletta Raffaele, dirigente accompagnatore della A.S.D. Accademia Calcio Acerra, per la violazione di cui all’art.1bis, comma 1 del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5; 39 delle NOIF; la Società A.S.D. Accademia Calcio Acerra, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art.4, commi 1 e 2 del C.G.S.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 17 Novembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC. 517 Proc. 3957/92pf 16-17 AA/ac – del 17.10.2016 Campionato Regionali Giovanissimi B. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Capasso Giuseppe, Presidente Società ASD Accademia Calcio Acerra, per la violazione dell’art.1bis comma 1, in relazione all’art.10 comma 2 del C.G.S. 39 delle NOIF; Il calciatore: Ibrahim Saidy, per la violazione dell’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione all’art.10 comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF (per avere lo stesso disputato in posizione irregolare le gare di cui al deferimento); Il sig. Coletta Raffaele, dirigente accompagnatore della A.S.D. Accademia Calcio Acerra, per la violazione di cui all’art.1bis, comma 1 del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5; 39 delle NOIF; la Società A.S.D. Accademia Calcio Acerra, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art.4, commi 1 e 2 del C.G.S. La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe indicato è stato impiegato nelle gare indicate nel deferimento, dalla società ASD Accademia Calcio Acerra, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Coletta Raffaele con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in essa erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto accompagnatore e del Presidente Sig. Capasso Giuseppe l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. A.S.D. Accademia Calcio Acerra ed il suo presidente Sig. Capasso Giuseppe non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 14/11/2016. All’udienza del 14/11/2016 si Sig. Capasso Giuseppe, il Sig. Coletta Raffaele, rispettivamente Presidente e Dirigente della società Asd Accademia Calcio Acerra, nonché quest’ultima società, chiedevano l’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’Art. 23 CGS e segnatamente. Per il presidente Capasso Giuseppe ed il Dirigente Coletta Raffaele la sanzione finale di 60gg ciascuno di inibizione; e per la Società Asd Accademia Calcio Acerra la sanzione finale di euro 200,00. Il calciatore Ibrahi Saidy non faceva pervenire alcuna richiesta di patteggiamento. La Procura federale prestava il consenso necessario. Il Tribunale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti, e le richieste correttamente formulate, ai sensi dell’Art. 23 CGS. APPLICA Per Capasso Giuseppe la sanzione finale dell’inibizione per 60 giorni; per Coletta Raffaele la sanzione finale dell’inibizione per 60 giorni; per la società Asd Accademia Calcio Acerra la sanzione finale dell’ammenda di euro 200,00. Relativamente al calciatore Ibrahim Saidy, appreso che all’epoca dei fatti, risultava minore di anni 13, il Tribunale Federale Territoriale ritiene di non adottare alcuna sanzione. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it