COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 Novembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC. 529 Proc. 4278/122pf 16-17/AA/ac – del 21.10.2016 – Calcio a Cinque Femminile C1. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Incarnato Ciro, Presidente Società ASD Atletico San Giorgio, per la violazione dell’art.1bis, comma 1 e 5, in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; Ia calciatrice Cosenza Francesca (nata 10.01.1984): , per la violazione dell’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10 comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43 commi 1 e 6 delle NOIF (per avere egli disputato in posizione irregolare la gara di cui al deferimento); la Società A.S.D. Atletico San Giorgio, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art.4, commi 1 e 2 del C.G.S.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 Novembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC. 529 Proc. 4278/122pf 16-17/AA/ac – del 21.10.2016 – Calcio a Cinque Femminile C1. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Incarnato Ciro, Presidente Società ASD Atletico San Giorgio, per la violazione dell’art.1bis, comma 1 e 5, in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; Ia calciatrice Cosenza Francesca (nata 10.01.1984): , per la violazione dell’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10 comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43 commi 1 e 6 delle NOIF (per avere egli disputato in posizione irregolare la gara di cui al deferimento); la Società A.S.D. Atletico San Giorgio, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art.4, commi 1 e 2 del C.G.S. La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alle gare in epigrafe della calciatrice sopra indicata, malgrado non fosse tesserata. Contesta altresì la mancata sottoposizione della calciatrice agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti non facevano pervenire memorie ed all’udienza di discussione (21.11.2016) nessuno compariva. Il Rappresentante della Procura Federale insisteva quindi per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per Incarnato Ciro la sanzione sportiva dell’inibizione per anni 1 e mesi 6 di inibizione; per la calciatrice Cosenza Francesca sei giornate di squalifica e per la società A.S.D. Atletico San Giorgio l’ammenda di € 800,00 e punti 1 (uno) di penalizzazione. Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”: dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento, ed a nulla valgono le difese generiche avanzate dal calciatore. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al Presidente Incarnato Ciro la sanzione sportiva dell’inibizione per mesi 8; alla calciatrice Cosenza Francesca tre giornate di squalifica ed alla società A.S.D. Atletico San Giorgio l’ammenda di € 200,00 e punti 1 (uno) di penalizzazione. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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