• Stagione sportiva: 2016/2017
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 Novembre 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
FASC. 526 Proc. 4104/102pf 16-17 AA/ac/cc del 19.10.2016 Campionato Giovanissimi Regionale. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Michele Ingenito, Presidente con funzioni di dirigente accompagnatore ufficiale della Società ASD Calcio Sarnica, della violazione dell’art.1bis comma 1, in relazione all’art.10, comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; I calciatori: Alfonso Limaccio e Guido Saggese della violazione dell’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione all’art.10 comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF (per avere gli stessi disputato, in posizione irregolare le gare di cui al deferimento; la Società A.S.D. Calcio Sarnica, a titolo di responsabilità diretta/oggettiva, ex art.4, commi 1 e 2 del C.G.S.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 Novembre 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
FASC. 526 Proc. 4104/102pf 16-17 AA/ac/cc del 19.10.2016 Campionato Giovanissimi Regionale. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Michele Ingenito, Presidente con funzioni di dirigente accompagnatore ufficiale della Società ASD Calcio Sarnica, della violazione dell’art.1bis comma 1, in relazione all’art.10, comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; I calciatori: Alfonso Limaccio e Guido Saggese della violazione dell’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione all’art.10 comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF (per avere gli stessi disputato, in posizione irregolare le gare di cui al deferimento; la Società A.S.D. Calcio Sarnica, a titolo di responsabilità diretta/oggettiva, ex art.4, commi 1 e 2 del C.G.S. La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe indicati sono stati impiegati nelle gare indicate nel deferimento, dalla società ASD Calcio Sarnica, malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal Presidente con funzioni di dirigente accompagnatore Sig. Michele Ingenito con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in essa erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto accompagnatore e Presidente Sig. Michele Ingenito l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. A.S.D. Calcio Sarnica ed il suo Presidente Sig. Michele Ingenito non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 21/11/2016. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i calciatori: Alfonso Limaccio e Guido Saggese 3 (tre) giornate di squalifica ciascuno, per il Presidente con funzioni di dirigente accompagnatore Ingenito Michele la sanzione di anni 2 (due) mesi 6 (sei) di inibizione, e per la società Asd Calcio Sarnico la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica ed € 1500,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che i calciatori in epigrafe fossero tesserati per la soc. Asd Calcio Sarnico alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i calciatori Alfonso Limaccio e Guido Saggese sono stati impegnati in gara, senza essere tesserati, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi lo stesso non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoghe fattispecie pervenute all’attenzione di questo Tribunale Federale Territoriale induce per motivi equitativi e nell’interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento di questo T.F.T. seppur contenuto al di sotto delle richieste della Procura. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare ai calciatori Alfonso Limaccio e Guido Saggese la squalifica per 3 (tre) giornate di gara ciascuno, al Presidente con funzione di dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Michele Ingenito l’inibizione per mesi ventuno ed alla società Asd Calcio Sarnico l’ammenda di € 700,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
Share the post "COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 Novembre 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
FASC. 526 Proc. 4104/102pf 16-17 AA/ac/cc del 19.10.2016 Campionato Giovanissimi Regionale. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Michele Ingenito, Presidente con funzioni di dirigente accompagnatore ufficiale della Società ASD Calcio Sarnica, della violazione dell’art.1bis comma 1, in relazione all’art.10, comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; I calciatori: Alfonso Limaccio e Guido Saggese della violazione dell’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione all’art.10 comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF (per avere gli stessi disputato, in posizione irregolare le gare di cui al deferimento; la Società A.S.D. Calcio Sarnica, a titolo di responsabilità diretta/oggettiva, ex art.4, commi 1 e 2 del C.G.S."