• Stagione sportiva: 2016/2017
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 Novembre 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
FASC. 528 Proc. 4213/1194pf 15-16/AA/ac/cf – del 20.10.2016 – Campionato Regionale 2^ cat. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Tecce Enrico, Presidente Società ASD Atletico Castelfranci, per la violazione dell’art.1bis, comma 1, in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; Il calciatore: Cresta Antonio, per la violazione dell’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10 comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43 commi 1 e 6 delle NOIF (per avere egli disputato in posizione irregolare la gara di cui al deferimento); Il sig. Tecce Michele, dirigente accompagnatore della A.S.D. Atletico Castelfranci, per la violazione di cui all’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; la Società A.S.D. ATLETICO CASTELFRANCI, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art.4, commi 1 e 2 del C.G.S.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 Novembre 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
FASC. 528 Proc. 4213/1194pf 15-16/AA/ac/cf – del 20.10.2016 – Campionato Regionale 2^ cat. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Tecce Enrico, Presidente Società ASD Atletico Castelfranci, per la violazione dell’art.1bis, comma 1, in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; Il calciatore: Cresta Antonio, per la violazione dell’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10 comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43 commi 1 e 6 delle NOIF (per avere egli disputato in posizione irregolare la gara di cui al deferimento); Il sig. Tecce Michele, dirigente accompagnatore della A.S.D. Atletico Castelfranci, per la violazione di cui all’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; la Società A.S.D. ATLETICO CASTELFRANCI, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art.4, commi 1 e 2 del C.G.S. La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe indicato è stato impiegato nella gara indicata nel deferimento, dalla società Asd Atletico Castelfranci, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Tecce Michele con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto accompagnatore e del Presidente Sig. Tecce Enrico l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. A.S.D. Atletico Castelfranci ed il suo presidente Sig. Tecce Enrico non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 21/11/2016. Il Presidente dell’Atletico Castelfranci, Sig. Enrico Tecce, nel ripetersi a quanto già illustrato nelle memorie difensive, ribadiva come nella fattispecie erano stati rispettati i termini richiesti per comunicare l’avvenuto svincolo del calciatore ed il suo conseguente tesseramento da parte dell’Atletico Castelfranci. Ed in particolare che la comunicazione dello svincolo era stata inviata a mezzo raccomandata a.r. in data 12/12/2014 (e quindi entro i termini del 17/12/2014) e che era stata ricevuta dal C.R. Campania in data 9/1/215 con un ritardo abnorme rispetto alla data di spedizione, non di certo per colpa della società, ma per un evidente ritardo dovuto alle Poste italiane. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore: Cresta Antonio 2 (due) giornate di squalifica, per il dirigente Tecce Michele anni 1 (uno) mesi 6 (sei) di inibizione, per il Presidente Tecce Michele la sanzione di anni 1 (uno) mesi 6 (sei) di inibizione, e per la società Atletico Castelfranci la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed € 600,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che i calciatori in epigrafe fossero tesserati per la soc. Atletico Castelfranci alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il calciatore Cresta Antonio è stato impegnato in gara, senza essere tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoghe fattispecie pervenute all’attenzione di questo Tribunale Federale Territoriale induce per motivi equitativi e nell’interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento di questo T.F.T. seppur contenuto al di sotto delle richieste della Procura. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania, dall’istruttoria espletata e dalla documentazione depositata tenuto conto dell’art. 39 comma 5 NOIF e del comunicato LND 169 del 27/5/2014. DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Cresta Antonio la squalifica per 1 (una) giornata di gara, al dirigente Tecce Michele l’inibizione per mesi 5 (cinque), al Presidente Tecce Enrico l’inibizione per mesi 5 (cinque) ed alla società Atletico Castelfranci l’ammenda di € 100,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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Delibera del Tribunale Federale Territoriale
FASC. 528 Proc. 4213/1194pf 15-16/AA/ac/cf – del 20.10.2016 – Campionato Regionale 2^ cat. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Tecce Enrico, Presidente Società ASD Atletico Castelfranci, per la violazione dell’art.1bis, comma 1, in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; Il calciatore: Cresta Antonio, per la violazione dell’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10 comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43 commi 1 e 6 delle NOIF (per avere egli disputato in posizione irregolare la gara di cui al deferimento); Il sig. Tecce Michele, dirigente accompagnatore della A.S.D. Atletico Castelfranci, per la violazione di cui all’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; la Società A.S.D. ATLETICO CASTELFRANCI, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art.4, commi 1 e 2 del C.G.S."