COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 51 del 01 Dicembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC.457 Proc. 9529/509pf 15-16 AA/vdb – del 14.03.2016 Cat. Seconda Coppa Campania DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig.r Alessandro Imperato, Presidente della società Asd Evergreen S. Agnello; Il calciatore Danilo Amitrano (per aver disputato, in posizione irregolare la gara di cui al deferimento; il sig. Pasquale Scelzo, dirigente accompagnatore della A.S.D. Evergreen S.Agnello; la Società Asd Evergreen S.Agnello.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 51 del 01 Dicembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC.457 Proc. 9529/509pf 15-16 AA/vdb – del 14.03.2016 Cat. Seconda Coppa Campania DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig.r Alessandro Imperato, Presidente della società Asd Evergreen S. Agnello; Il calciatore Danilo Amitrano (per aver disputato, in posizione irregolare la gara di cui al deferimento; il sig. Pasquale Scelzo, dirigente accompagnatore della A.S.D. Evergreen S.Agnello; la Società Asd Evergreen S.Agnello. La Procura Federale ha rilevato che le parti in epigrafe indicati sono stati impiegati nelle gare dalla società Asd Evergreen S.Agnello, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui sopra era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore Sig. Pasquale Scelzo con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato nella gara era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto accompagnatore ufficiale e del Presidente Sig.r Alessandro Imperato l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Società Asd Evergreen S.Agnello ed il suo presidente Sig. Alessandro Imperato non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata anche per la seduta odierna del 28/11/2016. Presenti all’udienza del 22/09/2016 il Presidente Imperato Alessandro ed il calciatore Danilo Amitrano. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Danilo Amitrano 3 (tre) giornate di squalifica, per il dirigente Scelzo Pasquale anni 1 (uno) mesi 6 (sei) di inibizione, per il Presidente Imperato Alessandro la sanzione di anni 1 (uno) mesi 6 (sei) di inibizione, e per la società Asd Evergreen Sant’Agnello € 800,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fossero tesserati per la soc. Asd Evergreen Sant’Agnello alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il calciatore Danilo Amitrano è stato impegnato in gara, senza essere tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoga fattispecie pervenuto all’attenzione di questo Tribunale Federale Territoriale induce, per motivi equitativi e nell’interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento di questo Tribunale Federale, se pur contenuto al di sotto delle richieste della Procura Federale. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Danilo Amitrano la squalifica per 3 (tre) giornate di gara, al dirigente Scelzo Pasquale l’inibizione per mesi 8 (otto), al Presidente Imperato Alessandro l’inibizione per mesi 8 (otto), ed alla società Asd Evergreen Sant’Agnello l’ammenda di € 200,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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