COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 51 del 01 Dicembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC. 541 Proc. 4636/18pf 16-17/AA/ac – del 2.11.2016 (Campionato Provinciale 3^ cat.) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Barbaro Glauco, Presidente della società A.S.D. Borgo Ferrovia, per la violazione di cui all’art.1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 e 61 commi 1,5 delle NOIF; Sig. Urcioli Marco, calciatore, per la violazione di cui all’art.1-bis, commi 1,2,3 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, de.l C.G.S., 39 delle NOIF e 40, comma e 43, commi 1 e 6 delle NOIF (per aver disputato, in posizione irregolare di tesseramento le gare di cui al deferimento); Sigg. Spagnuolo Francesco, De Vito Carlo e Borriello Enzo Maria dirigenti accompagnatori della società A.S.D. Borgo Ferrovia, per la violazione di cui all’art.1bis, comma 1 del C.G.S., in relazione agli artt.61, commi 1 e 5, delle NOIF; Sig.Scognamiglio Gennaro, Presidente della società U.S.D. G.Carotenuto, per la violazione di cui all’art.1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; Sig. Buonerba Domenico, dirigente accompagnatore della società U.S.D. G.Carotenuto, per la violazione di cui all’art.1bis, comma 1 del C.G.S., in relazione agli artt.61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; la società U.S.D. G. Carotenuto, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art.4, commi1 e 2, del C.G.S.; la società A.S.D. Borgo Ferrovia, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art.4, commi1 e 2, del C.G.S.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 51 del 01 Dicembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC. 541 Proc. 4636/18pf 16-17/AA/ac – del 2.11.2016 (Campionato Provinciale 3^ cat.) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Barbaro Glauco, Presidente della società A.S.D. Borgo Ferrovia, per la violazione di cui all’art.1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 e 61 commi 1,5 delle NOIF; Sig. Urcioli Marco, calciatore, per la violazione di cui all’art.1-bis, commi 1,2,3 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, de.l C.G.S., 39 delle NOIF e 40, comma e 43, commi 1 e 6 delle NOIF (per aver disputato, in posizione irregolare di tesseramento le gare di cui al deferimento); Sigg. Spagnuolo Francesco, De Vito Carlo e Borriello Enzo Maria dirigenti accompagnatori della società A.S.D. Borgo Ferrovia, per la violazione di cui all’art.1bis, comma 1 del C.G.S., in relazione agli artt.61, commi 1 e 5, delle NOIF; Sig.Scognamiglio Gennaro, Presidente della società U.S.D. G.Carotenuto, per la violazione di cui all’art.1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; Sig. Buonerba Domenico, dirigente accompagnatore della società U.S.D. G.Carotenuto, per la violazione di cui all’art.1bis, comma 1 del C.G.S., in relazione agli artt.61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; la società U.S.D. G. Carotenuto, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art.4, commi1 e 2, del C.G.S.; la società A.S.D. Borgo Ferrovia, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art.4, commi1 e 2, del C.G.S. La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe indicato è stato impiegato nelle gare indicate nel deferimento dalle società A.S.D. Borgo Ferrovia e U.S.D. G.Carotenuto, in doppio tesseramento. Ha anche rilevato che le distinte delle gare disputate dal calciatore indicate nel deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiale Sigg. Spagnuolo Francesco, De Vito Carlo e Borriello Enzo Maria della società ASD Borgo Ferrovia, nonché dai sigg. Scognamiglio Gennaro e Buonerba Domenico della società U.S.D. G.Carotenuto, con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Barbaro Glauco (ASD Borgo Ferrovia), di aver tesserato in data 3.02.2015 il predetto calciatore Urcioli, già tesserato per la società U.S.G. Carotenuto ed il Presidente sig. Scognamiglio Gennaro (USD G.Carotenuto) per l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva ed al regolare tesseramento e per aver consentito l’utilizzo dello stesso nel corso della gara Virtus Avellino / G.Carotenuto del 1.12.2014 (3^ cat.). Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alle società, responsabili oggettivamente del comportamento del proprio tesserato. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le Società Asd Borgo Ferrovia e U.s.d. G.Carotenuto ed i Ioro presidenti sigg. Scognamiglio Gennaro e Barbaro Glauco non/facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta del 28.11.2016. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Urcioli Marco 16 giornate di squalifica, per i dirigenti Spagnuolo Francesco, De Vito Carlo, Borriello Enzo Maria, Buonerba Domenico anni 1 (uno) di inibizione ciascuno, per il Presidente della Asd Borgo Ferrovia, Barbaro Glauco, per la sanzione di anni 1 (uno) di inibizione, per il Presidente dell’Usd Carotenuto, Scognamiglio Giuseppe, la sanzione di anni 1 (uno) di inibizione, per le Società ASD Borgo Ferrovia la penalizzazione di punti 10 (dieci) in classifica ed €100,00 di ammenda; per le Società ASD Carotenuto la penalizzazione di punti 10 (dieci) in classifica ed €100,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe era tesserato per la soc. G.Carotenuto dal 6.12.2014 fino al 31.07.2015 e dal 5.02.2015 in poi alla società ASD Borgo Ferrovia disputando tutte le gare in posizione di doppio tesseramento. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il calciatore Urciuoli è stato impegnato in gare in posizione irregolare e, quindi, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Urcioli Marco 8 (otto) giornate di squalifica, ai dirigenti Spagnuolo Francesco, De Vito Carlo, Borriello Enzo Maria, Buonerba Domenico mesi 8 (otto) di inibizione ciascuno, al Presidente della ASD Borgo Ferrovia, Barbaro Glauco, peri la sanzione di mesi 8 (otto) di inibizione, al Presidente dell’USD Carotenuto, Scognamiglio Giuseppe, la sanzione di mesi 8 (otto) di inibizione alla Società ASD Borgo Ferrovia la penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica ed €100,00 di ammenda; alla Società ASD Carotenuto la penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica ed €100,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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