COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 51 del 01 Dicembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC. 486 Proc. 2719/1115pf 15-16 AA/cc/ del 16.09.2016 (Campionato di Terza Categoria). DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Di Flumeri Gerardo, Presidente (all’epoca dei fatti) della Società Audax Melitese per la violazione di cui all’art.1bis, commi 1 e 5, ddel C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; I calciatori: Lo Conte Gennaro e Timu Costantin Cristian, per la violazione di cui all’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, de.l C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF (per avere gli stessi disputato, in posizione irregolare le gare di cui al deferimento; i sigg. Di Flumeri Luigi, Di Flumeri Carmine e Di Flumeri Isidoro, dirigenti accompagnatori della società Audax Melitese, per la violazione di cui all’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; la Società A.S.D. Audax Melitese, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art.4, commi1 e 2, del C.G.S.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 51 del 01 Dicembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC. 486 Proc. 2719/1115pf 15-16 AA/cc/ del 16.09.2016 (Campionato di Terza Categoria). DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Di Flumeri Gerardo, Presidente (all’epoca dei fatti) della Società Audax Melitese per la violazione di cui all’art.1bis, commi 1 e 5, ddel C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; I calciatori: Lo Conte Gennaro e Timu Costantin Cristian, per la violazione di cui all’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, de.l C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF (per avere gli stessi disputato, in posizione irregolare le gare di cui al deferimento; i sigg. Di Flumeri Luigi, Di Flumeri Carmine e Di Flumeri Isidoro, dirigenti accompagnatori della società Audax Melitese, per la violazione di cui all’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; la Società A.S.D. Audax Melitese, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art.4, commi1 e 2, del C.G.S. La Procura Federale ha rilevato che le parti in epigrafe indicati sono stati impiegati nella gara su indicata dalla società Audax Melitese, malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui sopra erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiale Sigg. Di Flumeri Luigi, Di Flumeri Carmine e Di Flumeri Isidoro (la cui posizione è stata stralciata dal presente procedimento a seguito di patteggiamento della sanzione, dagli stessi richiesto ex art. 23 CGS) con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in essa erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico dei predetti accompagnatori ufficiali e del Presidente Sig. Di Flumeri Gerardo l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. A.S.D. Audax Melitese ed il suo presidente Sig. Di Flumeri Gerardo non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta del 28 novembre 2016. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità per le violazioni ascritte e richiedeva per i calciatori Lo Conte Gennaro 6 (sei) giornate di squalifica e per Timu Costantin Cristian 30 (trenta) giornate di squalifica ciascuno, per i Dirigenti accompagnatori Di Flumeri Luigi, Di Flumeri Carmine e Di Flumeri Isidoro ,la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione ciascuno ,per il Presidente Di Flumeri Gerardo la sanzione di anni 1 e mesi 6 di inibizione, e per la società Audax Melitese la penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica ed € 900,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che i calciatori in epigrafe fossero tesserati per la soc. Audax Melitese alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i calciatori Lo Conte Gennaro e Timu Costantin Cristian sono stati impegnati in gara, senza essere tesserati, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoghe fattispecie pervenute all’attenzione di questo Tribunale Federale Territoriale induce per motivi equitativi e nell’interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento di questo T.F.T. seppur contenuto al di sotto delle richieste della Procura. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare ai calciatori Lo Conte Gennaro e Timu Costantin Cristian la squalifica per 6 (sei) giornate di gara ciascuno, per i Dirigenti accompagnatori Di Flumeri Luigi, Di Flumeri Carmine e Di Flumeri Isidoro la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione ciascuno al Presidente Di Flumeri Gerardo l’inibizione per anni 1 e mesi 6 ed alla società Audax Melitese l’ammenda di € 700,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it