• Stagione sportiva: 2016/2017
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 51 del 01 Dicembre 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Fasc. 485 Proc. 2747/1117pf 15 16/AA/ac/cc – del 16.09.2016 (Campionato Prima Categoria) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Giordano Gabriele, Presidente della società A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85, per per la violazione di cui all’art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; Sig. Amendola Siro, calciatore, per la violazione di cui all’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, de.l C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF (per aver disputato, in posizione irregolare la gara Club Gioventù Tramonti / Real Marchesa del 1.02.2015. (Campionato di rima Categoria); la società A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art.4, commi1 e 2, del C.G.S.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 51 del 01 Dicembre 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Fasc. 485 Proc. 2747/1117pf 15 16/AA/ac/cc – del 16.09.2016 (Campionato Prima Categoria) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Giordano Gabriele, Presidente della società A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85, per per la violazione di cui all’art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; Sig. Amendola Siro, calciatore, per la violazione di cui all’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, de.l C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF (per aver disputato, in posizione irregolare la gara Club Gioventù Tramonti / Real Marchesa del 1.02.2015. (Campionato di rima Categoria); la società A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art.4, commi1 e 2, del C.G.S. La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe indicato è stato impiegato nella gara su indicata dalla società A.S.D. Club Gioventù Tramonti, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui sopra era stata presentata senza formale indicazione del proprio dirigente accompagnatore ufficiale ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Giordano Gabriele l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. A.S.D. Club Gioventù Tramonti ed il suo presidente sig. Giordano Gabriele non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 28/11/2016. E’ comparso il Sig. Giordano Gabriele, Presidente della Soc. Asd Gioventù Tramonti il quale chiedeva il proscioglimento dei deferimenti avendo, comunque proceduto a richiedere il tesseramento del calciatore Amendola Siro nei termini previsti. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Amendola Siro 3 (tre) giornate di squalifica, per il Presidente Giordano Gabriele la sanzione di anni 1 (uno) mesi 6 (sei) di inibizione, e per la società Asd Gioventù Tramonti la penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica ed € 900,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fosse tesserato per la soc. Asd Gioventù Tramonti alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il calciatore Amendola Siro è stato impegnato in gara, senza essere tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Dalla documentazione risulta evidente la responsabilità seppur attenuata dei deferiti.P.Q.M. Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Amendola Siro la squalifica per 1 (una) giornata di gara ciascuno, al Presidente Giordano Gabriele l’inibizione per mesi 4 (quattro) ed alla società Asd Club Gioventù Tramonti 85 l’ammenda di € 100,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
Share the post "COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 51 del 01 Dicembre 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Fasc. 485 Proc. 2747/1117pf 15 16/AA/ac/cc – del 16.09.2016 (Campionato Prima Categoria) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Giordano Gabriele, Presidente della società A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85, per per la violazione di cui all’art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; Sig. Amendola Siro, calciatore, per la violazione di cui all’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, de.l C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF (per aver disputato, in posizione irregolare la gara Club Gioventù Tramonti / Real Marchesa del 1.02.2015. (Campionato di rima Categoria); la società A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art.4, commi1 e 2, del C.G.S."