COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 51 del 01 Dicembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC. 536 4609/1331pf 15-16 AA/cc – del 28.10.2016 – Campionato Regionali Allievi B. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Fummo Marco, Presidente Società ASD Fummo Soccer Academy, della violazione dell’art.1bis comma 1 e 5,, in relazione all’art.10, comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; I calciatori: D’Alterio Davide, Sapio Antonio, Marrone Dario, Marrone Antonio, Santonicola Raffaele, Palumbo Nicola, Maglione Ernesto, Petrazzuolo Armando, Peluso Emanuele, Di Nardo Francesco e Aprovitola Emilio della violazione dell’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione all’art.10 comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF (per avere gli stessi disputato, in posizione irregolare le gare di cui al deferimento; I sigg. Pugliesi Emilio e Sapio Vincenzo dirigenti accompagnatori della A.S.D. Fummo Soccer Academy, della violazione di cui all’art.1bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; la Società A.S.D. Fummo Soccer Academy, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art.4, commi 1 e 2 del C.G.S

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 51 del 01 Dicembre 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASC. 536 4609/1331pf 15-16 AA/cc – del 28.10.2016 - Campionato Regionali Allievi B. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Fummo Marco, Presidente Società ASD Fummo Soccer Academy, della violazione dell’art.1bis comma 1 e 5,, in relazione all’art.10, comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; I calciatori: D’Alterio Davide, Sapio Antonio, Marrone Dario, Marrone Antonio, Santonicola Raffaele, Palumbo Nicola, Maglione Ernesto, Petrazzuolo Armando, Peluso Emanuele, Di Nardo Francesco e Aprovitola Emilio della violazione dell’art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione all’art.10 comma 2, del C.G.S., 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6 delle NOIF (per avere gli stessi disputato, in posizione irregolare le gare di cui al deferimento; I sigg. Pugliesi Emilio e Sapio Vincenzo dirigenti accompagnatori della A.S.D. Fummo Soccer Academy, della violazione di cui all’art.1bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; la Società A.S.D. Fummo Soccer Academy, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art.4, commi 1 e 2 del C.G.S. La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe indicati sono stati impiegati nelle gare indicate nel deferimento, dalla società ASD Fummo Soccer Academy, malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori Sigg. Pugliesi Emilio e Sapio Vincenzo con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in essa erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico dei predetti accompagnatori e del Presidente Sig. Fummo Marco l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. A.S.D. Atletico Afragola ed il suo presidente Sig. Fummo Marco non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 28/11/2016. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i calciatori: D’Alterio Davide, Sapio Antonio, Marrone Dario, Marrone Antonio, Santonicola Raffaele, Palumbo Nicola, Maglione Ernesto, Petrazzuolo Armando, Peluso Emanuele, Di Nardo Francesco e Aprovitola Emilio 3 (tre) giornate di squalifica ciascuno, per i dirigenti Pugliesi Emilio e Sapio Vincenzo anni 1 (uno) mesi 6 (sei) di inibizione, per il Presidente Fummo Marco la sanzione di anni 1 (uno) mesi 6 (sei) di inibizione, e per la società Asd Fummo Soccer Accademy la penalizzazione di punti 10 (dieci) in classifica ed € 1.000,00 di ammenda da scontare nel campionato di cui alla stagione 2016/2017 nella categoria Regionali Allievi. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che i calciatori in epigrafe fossero tesserati per la soc. Asd Fummo Soccer Accademy alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i calciatori innanzi indicati sono stati impegnati in gara, senza essere tesserati, con grave nocumento della regolarità della stessa, e ciò è stato fatto, nel caso di specie per numerose gare del campionato di appartenenza. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Il rilevante numero di procedimenti con analoghe fattispecie pervenute all’attenzione di questo Tribunale Federale Territoriale induce per motivi equitativi e nell’interesse del bene tutelato ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto al precedente orientamento di questo T.F.T. seppur contenuto al di sotto delle richieste della Procura. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare ai calciatori D’Alterio Davide, Sapio Antonio, Marrone Dario, Marrone Antonio, Santonicola Raffaele, Palumbo Nicola, Maglione Ernesto, Petrazzuolo Armando, Peluso Emanuele, Di Nardo Francesco e Aprovitola Emilio la squalifica per 8 (otto) giornate di gara ciascuno, ai dirigenti Pugliesi Emilio e Sapio Vincenzo l’inibizione per mesi 18 (diciotto) ciascuno, al Presidente Fummo Marco l’inibizione per mesi 18 (diciotto) ed alla società Asd Fummo Soccer Accademy l’ammenda di € 1.000,00, nonché 5 (cinque) punti di penalizzazione da scontare nella stagione agonistica 2016/2017 nel campionato di competenza. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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