COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 15 Dicembre 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo presentato dalla Società: Libertas S. Marco Trotti; Gara: Libertas S. Marco Trotti / S. Marco Evangelista del 19/11/2016 1^ Cat. Girone B, in relazione alla decisione del GST pubblicato su C.U. n. 49 del 24/11/2016.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 15 Dicembre 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo presentato dalla Società: Libertas S. Marco Trotti; Gara: Libertas S. Marco Trotti / S. Marco Evangelista del 19/11/2016 1^ Cat. Girone B, in relazione alla decisione del GST pubblicato su C.U. n. 49 del 24/11/2016. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il ricorso; visti gli atti ufficiali, rileva l’infondatezza del reclamo. Dal reclamo, così come proposto, infatti, non si evincono elementi nuovi tali da comportare una revisione dei provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice di primo grado. Si rileva, altresì, che il referto di gara nella esposizione dei fatti contestati è estremamente chiaro e non contraddittorio pertanto trova applicazione la regola di diritto secondo la quale il referto di gara costituisce principio fondamentale del diritto sportivo con valenza di fonte privilegiata di prova ex art. 35 del CGS. P.Q.M. la Corte Sportiva Di Appello Territoriale DELIBERA di rigettare il reclamo. Dispone di addebitare la relativa tassa non versata a carico della Società reclamante.
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