COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 15 Dicembre 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo presentato dai tesserati della Società Sporting Pontecagnano: Sig. Picentino Alberto (Dirigente) e Petolicchio Andrea (calciatore); Gara: Sporting Pontecagnano / Vignale Calcio del 12/11/2016 1^ Cat.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 15 Dicembre 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo presentato dai tesserati della Società Sporting Pontecagnano: Sig. Picentino Alberto (Dirigente) e Petolicchio Andrea (calciatore); Gara: Sporting Pontecagnano / Vignale Calcio del 12/11/2016 1^ Cat. Girone F, in relazione alla decisione del GST pubblicato su C.U. n. 47 del 17/11/2016.La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il ricorso; visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza del reclamo. Invero, dalla lettura del referto di gara, non sussiste l’elemento riferito alla condotta violenta o minacciosa nei confronti del d.d.g., pertanto si ritiene per motivi equitativi di riportare la sanzione inflitta in proporzione ai fatti contestati che rivestono il grado di grave condotta ingiuriosa e irriguardosa P.Q.M. la Corte Sportiva Di Appello Territoriale DELIBERA di ridurre la sanzione inflitta dal GST di primo grado in 4 (quattro) giornate di squalifica. Nulla per la tassa reclamo.
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