COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 15 Dicembre 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo presentato dalla Società: Calcio Sant’Antonio; Gara: Calcio Sant’Antonio / Real Puteoli 2012 del 20/11/2016 3^Cat. Girone A, in relazione alla decisione del GST pubblicato su C.U. n. 18 del 24/11/2016 d.p. Napoli.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 59 del 15 Dicembre 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo presentato dalla Società: Calcio Sant’Antonio; Gara: Calcio Sant’Antonio / Real Puteoli 2012 del 20/11/2016 3^Cat. Girone A, in relazione alla decisione del GST pubblicato su C.U. n. 18 del 24/11/2016 d.p. Napoli. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il ricorso; visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza del reclamo. Invero, dall’ istruttoria espletata si rileva che il calciatore Landolfo Francesco, come riportato su referto di gara, proferiva frasi ingiuriose nei confronti del d.d.g. senza alcuna minaccia, pertanto si ritiene riportare la sanzione entro limiti di equità comprensiva dell’atto dannoso posto in essere dal calciatore il quale con un calcio colpiva la porta. P.Q.M. la Corte Sportiva Di Appello Territoriale DELIBERA di accogliere parzialmente il ricorso e per l’effetto riduce la sanzione a 4 (quattro) giornate di gara effettive. Nulla per la tassa reclamo.
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