COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°09 del 07/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Sig. GALEOTTI TIZIANO (all’epoca dei fatti Presidente e rappresentante pro tempore della Società FC Levizzano) e della FC LEVIZZANO (Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°09 del 07/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Sig. GALEOTTI TIZIANO (all’epoca dei fatti Presidente e rappresentante pro tempore della Società FC Levizzano) e della FC LEVIZZANO (Campionato II Categoria) Con nota 06.07.2016, n. 284 – 1008 pf 15 16/GC/vdb, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - il sig. GALEOTTI TIZIANO, all’epoca dei fatti Presidente e rappresentante p.t. della Società FC Levizzano, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di conduzione tecnica delle squadre, di cui all’art. 1 bis, comma 1 , del C.G.S. in relazione all’art.44 del Reg. LND, per non aver tesserato per la conduzione tecnica della prima squadra della Società di cui è Presidente, all’inizio della Stagione Sportiva 2015/2016, un allenatore abili tato dal Settore Tecnico e iscritto nei relativi ruoli ufficiali, consentendo alla predetta squadra di disputare gran parte del proprio campionato di competenza, senza alcun allenatore tesserato; - la società FC LEVIZZANO, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, commi 1 del C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente pro tempore Galeotti Tiziano, realizzati come sopra descritti; Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite hanno inoltrato richiesta di audizione e sono presenti all'odierno dibattimento. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. MARCO STEFANINI, comunica di avere trovato, fuori udienza, un accordo con le parti deferite ai sensi degli articoli 23 e 24 CGS e deposita i relativi verbali di patteggiamento che prevedono l’inibizione di 50 giorni a carico del Sig. Tiziano Galeotti e l’ammenda di € 200,00 a carico della società F.C. Levizzano. Il Tribunale - letto il deferimento; - valutato che il comportamento messo in atto dalle stesse parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite; - preso atto dell’accordo intervenuto tra il Rappresentante della Procura Federale e le parti deferite. - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S D e l i b e r a di infliggere a carico del Sig. Galeotti Tiziano 50 giorni di inibizione e a carico della società F.C. Levizzano un’ammenda di € 200,00. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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