COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°09 del 07/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del calciatore GUSELLA LORENZO, del Sig. ANGELINI GIORGIO (Presidente della Società Pol. Villamarina) e della Società Pol. Villamarina (Campionato II Categoria).

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°09 del 07/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del calciatore GUSELLA LORENZO, del Sig. ANGELINI GIORGIO (Presidente della Società Pol. Villamarina) e della Società Pol. Villamarina (Campionato II Categoria). Con nota del 15.07.2016, n. 661 – 1200 pf 15 16/AA/ac, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - il sig. ANGELINI GIORGIO, all’epoca dei fatti Presidente della Società Pol. Villamarina, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 , del C.G.S. , 39 delle N.O.I.F. e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Gusella Lorenzo e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonchè di aver consentito l’utilizzo dello stesso nel corso di una gara di II categoria Pol. Villamarina – Roncofreddo 2003 del 17.04.2016; - il calciatore GUSELLA LORENZO, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli art. 10 comma 2 del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver disputato la una gara del Campionato di II categoria Pol. Villamarina – Roncofreddo 2003 del 17.04.2016 senza averne titolo perché non tesserato ed inoltre senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; - la società POL. VILLAMARINA, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, commi 1 del C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente, realizzati come sopra descritti; Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite non hanno inoltrato richiesta di audizione e non sono presenti all'odierno dibattimento, ma hanno inviato una memoria difensiva richiedendo che, in via principale, sia accertata e dichiarata la buona fede dei dirigenti della società e sia disposto di non doversi procedere nei confronti degli stessi e, in via subordinata, che sia applicata la sanzione dell’ammonizione nei confronti del presidente Angelini e del calciatore Gusella tenendo comunque conto delle sanzioni in precedenza irrogate dal Giudice Sportivo per il medesimo fatto. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. MARCO STEFANINI, dopo ampia disamina dei fatti contestati, conclude la propria requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con 2 giornate di squalifica per il calciatore Gusella Lorenzo, 3 mesi di inibizione per il dirigente Angelini Giorgio e l’ammenda di € 200,00 a carico della società Pol. Villamarina. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - lette le argomentazioni difensive addotte dalle parti deferite; - valutato che il comportamento messo in atto dalle stesse parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite. - tenuto conto dei provvedimenti disciplinari precedentemente irrogati dalla Giustizia Sportiva a carico del calciatore Gusella e della Pol. Villamarina per i medesimi fatti oggetto dell’attuale deferimento della Procura Federale. - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S D e l i b e r a di infliggere 2 mesi di inibizione a carico del Sig. ANGELINI GIORGIO e di prosciogliere le altre parti deferite in quanto già sanzionate per la medesima fattispecie che ha dato origine al presente deferimento. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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