COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°10 del 14/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Sig. FOFANA ISSIAKA DOUMBIA Con nota 18.07.2016, n. 788 – 831 pf 15 16/AA/ac, il Sostituto Procuratore Federale Delegato – visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., – ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: – il sig. FOFANA ISSIAKA DOUMBIA per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 e 10 del C.G.S. e in relazione anche all’art. 40 comma 6 delle N.O.IF. per aver falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna Federazione Estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2015/2016 per la società Pol. Lyons Quarto ASD senza averne titolo; Effettuate ritualmente le notifiche, la parte deferita non ha inoltrato richiesta di audizione e non è presente all’odierno dibattimento.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°10 del 14/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Sig. FOFANA ISSIAKA DOUMBIA Con nota 18.07.2016, n. 788 – 831 pf 15 16/AA/ac, il Sostituto Procuratore Federale Delegato - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - il sig. FOFANA ISSIAKA DOUMBIA per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 e 10 del C.G.S. e in relazione anche all’art. 40 comma 6 delle N.O.IF. per aver falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna Federazione Estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2015/2016 per la società Pol. Lyons Quarto ASD senza averne titolo; Effettuate ritualmente le notifiche, la parte deferita non ha inoltrato richiesta di audizione e non è presente all'odierno dibattimento. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. MARCO STEFANINI, dopo ampia disamina dei fatti contestati, conclude la propria requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità della parte deferita con la conseguente squalifica della durata di due mesi. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalla parte deferita integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite; - ritenuta congrua e giustificata le richieste della Procura Federale; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S D e l i b e r a di infliggere al calciatore FOFANA ISSIAKA DOUMBIA 2 mesi di squalifica. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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