COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°10 del 14/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico della Sig.ra Daniela GENNARI (Presidente) e della Società ASD Calestanese (Campionato 3a Categoria)

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°10 del 14/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico della Sig.ra Daniela GENNARI (Presidente) e della Società ASD Calestanese (Campionato 3a Categoria) Con nota 08.07.2016, n. 414 – 1042 pf 15 16/AA/mg, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - la sig.ra GENNARI DANIELA, all’epoca dei fatti Presidente e rappresentante p.t. della Società ASD Calestanese, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di conduzione tecnica delle squadre, di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art.44 del Reg. LND, per non aver tesserato per la conduzione tecnica della prima squadra della Società di cui è Presidente, all’inizio della Stagione Sportiva 2015/2016, un allenatore abilitato dal Settore Tecnico e iscritto nei relativi ruoli ufficiali; - la società ASD CALESTANESE, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1 del C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente pro tempore Gennari Daniela, realizzati come sopra descritti; Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite non hanno inoltrato richiesta di audizione e non sono presenti all'odierno dibattimento Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. MARCO STEFANINI, dopo ampia disamina dei fatti contestati, conclude la propria requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con l’inibizione per due mesi a carico della Sig.ra Daniela Gennari e l’ammenda di € 150,00 a carico della società ASD Calestanese. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite; - ritenute congrue e giustificate le richieste della Procura Federale; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S D e l i b e r a di infliggere alla Sig.ra Daniela GENNARI 2 mesi d’inibizione e alla società ASD Calestanese l’ammenda di € 150,00. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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