COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°10 del 14/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Sig. Sauro BARBIERI (Presidente) e della società ASD LEMIGNANO 1988 (Campionato 1a Categoria)
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°10 del 14/09/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Sig. Sauro BARBIERI (Presidente) e della società ASD LEMIGNANO 1988 (Campionato 1a Categoria) Con nota 06.07.2016, n. 277 – 1007 pf 15 16/GC/vdb, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - il sig. BARBIERI SAURO, all’epoca dei fatti Presidente e rappresentante p.t. della Società ASD Lemignano, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di conduzione tecnica delle squadre, di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art.44 del Reg. LND, per non aver tesserato per la conduzione tecnica della prima squadra della Società di cui è Presidente, all’inizio della Stagione Sportiva 2015/2016, un allenatore abilitato dal Settore Tecnico e iscritto nei relativi ruoli ufficiali, consentendo alla predetta squadra di disputare gran parte del proprio campionato di competenza, senza alcun allenatore tesserato; - la società ASD LEMIGNANO 1988, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1 del C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente pro tempore Barbieri Sauro, realizzati come sopra descritti; Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite non hanno inoltrato richiesta di audizione e non sono presenti all'odierno dibattimento. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. MARCO STEFANINI, dopo ampia disamina dei fatti contestati, conclude la propria requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con l’inibizione per mesi due a carico del Sig. Sauro Barbieri e l’ammenda di € 200,00 a carico della società ASD Lemignano 1988. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite; - ritenute congrue e giustificate le richieste della Procura Federale; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S D e l i b e r a di infliggere al Sig. Sauro BARBIERI 2 mesi d’inibizione e a carico della società ASD Lemignano 1988 l’ammenda di € 200,00. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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