COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°10 del 14/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Sig. Filippo BIONDI (Presidente) e della società ASD VILLA VERUCCHIO (Campionato 2a Categoria)

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°10 del 14/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Sig. Filippo BIONDI (Presidente) e della società ASD VILLA VERUCCHIO (Campionato 2a Categoria) Con nota 13.07.2016, n. 000634/1092 pf15/ 16/AV/vg, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - il sig. BIONDI FILIPPO, all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Villa Verucchio, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art.44 del Reg. LND comma 3 e all’art. 40 lett. D Regolamento Settore Tecnico, per non aver tesserato per la conduzione tecnica della prima squadra della Società di cui è Presidente, un allenatore abilitato dal Settore Tecnico FIGC, per la Stagione Sportiva 2015/2016 - la società VILLA VERUCCHIO, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1 del C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente Biondi Filippo, realizzati come sopra descritti; Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite non hanno inoltrato richiesta di audizione e non sono presenti all'odierno dibattimento. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. MARCO STEFANINI, dopo ampia disamina dei fatti contestati, conclude la propria requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con l’inibizione per due mesi a carico del Sig. Fillippo Biondi e l’ammenda di € 150,00 a carico della società Villa Verrucchio. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite; - ritenute congrue e giustificate le richieste della Procura Federale; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S D e l i b e r a di infliggere al Sig. Filippo BIONDI 2 mesi d’inibizione e a carico della società VILLA VERRUCCHIO l’ammenda di € 150,00. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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