COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°10 del 14/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Sig. Giuliano DE BONI (Presidente), del calciatore Pietro PELUSI, del sig. Angelo DIGIARO (Dirigente Accompagnatore), del sig. Daniele FILONI Dirigente Accompagnatore), del sig. Stefano BARALDI (Dirigente Accompagnatore), della società ASD VIRTUS CIBENO (Campionato di Calcio a 5 Serie C1).

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°10 del 14/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Sig. Giuliano DE BONI (Presidente), del calciatore Pietro PELUSI, del sig. Angelo DIGIARO (Dirigente Accompagnatore), del sig. Daniele FILONI Dirigente Accompagnatore), del sig. Stefano BARALDI (Dirigente Accompagnatore), della società ASD VIRTUS CIBENO (Campionato di Calcio a 5 Serie C1). Con nota 11.07.2016, n. 533 – 642 pf 15 16 AA/ac, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - il sig. GIULIANO DE BONI , Presidente dell’ASD Virtus Cibeno per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. , in relazione agli artt. 10,comma 2, del C.G.S. 39 delle N.O.I.F e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F comma 6 delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Pelusi Pietro e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso in n. 6 gare di Campionato calcio a 5 serie C1 e precisamente nelle gare Fossolo 76 – Virtus Cibeno del 10.10.2015; Virtus Cibeno – Ravenna del 17.10.2015; C.S. Rimini – Virtus Cibeno del 31.10.2015; Virtus Cibeno – Aposa del 07.11.2015; della gara del 14.11.2015 e di un’altra ancora, nonché di n. 3 gare di Coppa Italia Calcio a 5 serie C1 (Olimpia Regium – Virtus Cibeno del 19.09.2015 , Virtus Cibeno – S. Felice del 28.09.2015 e Casalgrande – Virtus Cibeno del 03.10.2015; - il calciatore PELUSI PIETRO ( nato il 10.05.1985), per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 e 5 del C.G.S. , in relazione agli artt. 10,comma 2, del C.G.S. 39 delle N.O.I.F e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver disputato n. 6 gare del Campionato di Calcio a 5 serie C1: Fossolo 76 – Virtus Cibeno del 10.10.2015; Virtus Cibeno – Ravenna del 17.10.2015; C.S. Rimini – Virtus Cibeno del 31.10.2015; Virtus Cibeno – Aposa del 07.11.2015; della gara del 14.11.2015 e di un’altra ancora, nonché di n. 3 gare di Coppa Italia Calcio a 5 serie C1 (Olimpia Regium – Virtus Cibeno del 19.09.2015 , Virtus Cibeno – S. Felice del 28.09.2015 e Casalgrande – Virtus Cibeno del 03.10.2015 nelle fila dell’ASD Virtus Cibeno senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa, condotta aggravata per aver rivestito il ruolo di Vice Capitano in alcune delle gare in questione; - il sig. DIGIARO ANGELO, Dirigente Accompagnatore dell’ASD Virtus Cibeno , per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione agli art. 61 commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F, per aver svolto funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n. 4 gare del Campionato Calcio a 5 serie C 1 (Fossolo 76 – Virtus Cibeno del 10.10.2015; C.S. Rimini – Virtus Cibeno del 31.10.2015; Virtus Cibeno – Aposa del 07.11.2015 e di un’altra ancora, nonché di n. 1 gara di Coppa Italia calcio a 5 serie C1 (Casalgrande – Virtus Cibeno del 03.10.2015) in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Pelusi Pietro, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnate al direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare sopra citate senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; - il sig. FILONI DANIELE, Dirigente Accompagnatore dell’ASD Virtus Cibeno , per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione agli art. 61 commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F, per aver svolto funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n. 1 gara del Campionato Calcio a 5 serie C 1 (Virtus Cibeno - Ravenna del 17.10.2015) , nonché di n. 2 gare di Coppa Italia calcio a 5 serie C1 (Olimpia Regium – Virtus Cibeno del 19.09.2015 e Virtus Cibeno – S. Felice del 28.09.2015) in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Pelusi Pietro, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnate al direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare sopra citate senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; - il sig. BARALDI STEFANO, Dirigente Accompagnatore dell’ASD Virtus Cibeno , per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli art. 61 commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F, per aver svolto funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara del Campionato Calcio a 5 serie C 1 del 24.11.2015 in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Pelusi Pietro, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnate al direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare sopra citate senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; - la società ASD VIRTUS CIBENO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti ai dirigenti, calciatori e/o soggetti che hanno svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., realizzate in occasione delle suddette gare. Effettuate ritualmente le notifiche, la società Virtus Cibeno e il calciatore Pietro Pelusi hanno inoltrato richiesta di audizione e sono presenti all'odierno dibattimento. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. MARCO STEFANINI, dopo ampia disamina dei fatti contestati, conclude la propria requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con l’inibizione per giorni 4 mesi a carico del Sig. Giuliano De Boni, 6 giornate di squalifica a carico del calciatore Pietro Pelusi, 3 mesi d’inibizione a carico del dirigente accompagnatore Angelo Digiaro, 45 giorni d’inibizione a carico del dirigente accompagnatore Daniele Filoni, 30 giorni d’inibizione a carico del dirigente accompagnatore Stefano Baraldi, € 400,00 di ammenda e 6 punti di penalizzazione a carico della società ASD Virtus Cibeno. La società deferita, rappresentata da persona validamente delegata, precisa di avere richiesto il tesseramento di Pietro Pelusi sia come dirigente sia come calciatore e ammette di avere per errore inoltrato la richiesta di tesseramento dello stesso Pietro Pelusi solo come dirigente e non anche come calciatore. La società rileva che il suddetto calciatore è stato comunque regolarmente e tempestivamente sottoposto a visita medica e al riguardo deposita la relativa documentazione probatoria che viene unita agli del procedimento. La ASD Virtus Cibeno sottolinea poi la totale estraneità ai fatti del calciatore Pelusi che nulla sapeva né poteva sapere del mancato inoltro della propria richiesta di tesseramento come calciatore. Conclude la ASD Virtus Cibeno con la richiesta di proscioglimento del calciatore stesso e l’erogazione delle sanzioni minime previste dall’ordinamento sportivo. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S D e l i b e r a di infliggere al calciato Pietro PELUSI 4 giornate di squalifica, al dirigente accompagnatore Angelo DI GIARO 3 mesi d’inibizione, al dirigente accompagnatore Daniele Filoni 45 giorni d’inibizione, al dirigente accompagnatore Stefano Baraldi 30 giorni d’inibizione, alla società ASD Virtus Cibeno l’ammenda di € 200 oltre a 6 punti di penalizzazione da scontare nel campionato in corso di calcio a cinque C1. Di prosciogliere il presidente della società Giuliano DE BONI in quanto non provata la propria responsabilità personale e diretta nei fatti contestati. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it