COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°11 del 21/09/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale RONCO EDELWEISS – DEL DUCA del 14/09/2016
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°11 del 21/09/2016
Delibera del Giudice Sportivo Territoriale
RONCO EDELWEISS – DEL DUCA del 14/09/2016 Il Giudice Sportivo, ha letto il referto arbitrale da cui ha rilevato che la gara in questione non è stata disputata a causa di una malfunzione dell’impianto di illuminazione del terreno di gioco. Nella specie il Direttore di gara nel supplemento di referto, a cui deve essere riconosciuto il valore di fonte di prova privilegiata, ha riportato che circa dieci minuti prima dell’inizio della partita si è verificato un guasto all’impianto elettrico che ha causato la mancanza dell’ illuminazione nel terreno di gioco e nella zona spogliatoi. A seguito di tale evento l’arbitro ha espletato il rito dell’appello dei calciatori, ha atteso che venisse ripristinata la funzionalità dell’impianto d’ illuminazione e, allo scadere del previsto tempo di attesa, ha deciso che la gara non si sarebbe disputata visto il perdurare della sovra citata malfunzione. Rilevato dal supplemento dell’arbitro che la Soc. Ronco Edelweiss si è prontamente attivata per risolvere il problema all’impianto manutentivo cercando di contattare il personale tecnico dell’ ENEL e del Comune necessario per ripristinarne la funzionalità, seppur non riuscendovi in tempo utile; Considerato che l’arbitro ha deciso di non giocare la partita solo aver accertato l’effettiva impossibilità di risolvere il sopra citato problema tecnico in tempo utile ovvero entro il tempo di attesa previsto per tale tipologia di competizione; Considerato che, in data 15/09/2016, la Soc. Ronco Edelweiss ha inviato via fax al Giudice Sportivo una certificazione rilasciata dal Comune di Forlì con cui è stata attestata ufficialmente l’impossibilità per la Soc. Ronco Edelweiss di sanare, in tempo utile, il guasto all’impianto di illuminazione a causa dell’irreperibilità del personale addetto alla sua manutenzione, nonché il fatto che il guasto è stato determinato da cause esterne all’impianto di illuminazione del terreno di gioco; Considerato che sulla base di quanto riportato nel referto arbitrale, e nella certificazione rilasciata dal Comune di Forlì, deve escludersi la responsabilità della Soc. Ronco Edelweiss sia per la natura “esterna “ della causa della malfunzione sia per l’impossibilità di intervenire manutentivamente in tempo utile; Ritenuto, in virtù di quanto precede, che le cause del guasto in questione siano, quindi, da attribuirsi esclusivamente ad elementi esterni né prevedibili né evitabili; P.T. M. Delibera: la ripetizione della gara (ex art. 17 comma 4 lett. c) C.G.S) e trasmette a tal fine gli atti al C.R.E.R. Attività Agonistica per quanto di competenza. Di seguito si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.