COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°11 del 21/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Sig. Antonino PELLEGRINO e della Società US Lugagnanese (CAMPIONATO 3a CATEGORIA

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°11 del 21/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Sig. Antonino PELLEGRINO e della Società US Lugagnanese (CAMPIONATO 3a CATEGORIA) Con nota 19.07.2016, n. 000883 – 1148 pf 15 16/AV/vg, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - il sig. ANTONINO PELLEGRINO, Presidente della Società US Lugagnanese, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. e in relazione anche all’art. 8 comma 15 del C.G.S. per mancata osservanza dell’obbligo di adempiere ai pagamenti dovuti come accertati dagli Organi di Giustizia Sportiva e dai collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali (organi fra i quali rientra la Commissione Premi di Preparazione) nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione; - la società US LUGAGNANESE, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1 del C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio Presidente; Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite non hanno inoltrato richiesta di audizione e non sono presenti all'odierno dibattimento. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. MARCO STEFANINI, dopo ampia disamina dei fatti contestati, conclude la propria requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con l’inibizione per tre mesi a carico del Sig. Antonio Pellegrino, l’ammenda di € 300,00 più un punto di penalizzazione a carico della società US Lugagnanese. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S D e l i b e r a di infliggere al Sig. Antonino PELLEGRINO mesi 2 d’inibizione e a carico della società US Lugagnanese € 300,00 di ammenda. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it