COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°11 del 21/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico del Sig. Michele CONTI e della Società ASD Carpena Calcio (CAMPIONATO 2a CATEGORIA)

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°11 del 21/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico del Sig. Michele CONTI e della Società ASD Carpena Calcio (CAMPIONATO 2a CATEGORIA) Con nota 18.07.2016, n. 826/1027 pf 15 16/AA/ag, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - il sig. CONTI MICHELE, all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Carpena, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di conduzione tecnica delle squadre, di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art.44 del Reg. LND, per non aver tesserato per la conduzione tecnica della prima squadra della Società di cui è Presidente, all’inizio della Stagione Sportiva 2015/2016, un allenatore abilitato dal Settore Tecnico e iscritto nei relativi ruoli ufficiali; - la società ASD CARPENA, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1 del C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente, realizzati come sopra descritti; Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite non hanno inoltrato richiesta di audizione e non sono presenti all'odierno dibattimento, ma la GS Carpena ASD ha inviato una memoria difensiva in cui si sostiene l’involontarietà dell’errore, commesso da chi per la prima volta nella propria storia sportiva si accingeva a tesserare un tecnico abilitato, e si evidenzia come la stessa società non abbia inteso aggirare intenzionalmente le disposizioni dell’ordinamento sportivo e tanto meno alterare i risultati sportivi. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. MARCO STEFANINI, dopo ampia disamina dei fatti contestati, conclude la propria requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con l’inibizione per due mesi a carico del Sig. Michele Conti e l’ammenda di € 200,00 a carico della società US Lugagnanese. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite; - ritenute congrue e giustificate le richieste della Procura Federale; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S D e l i b e r a di infliggere al Sig. Michele CONTI mesi 2 d’inibizione e a carico della società ASD Carpena € 200,00 di ammenda. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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