COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°12 del 28/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico Società ASD CEISA GATTEO (Campionato Calcio a 5 serie C)

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°12 del 28/09/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico Società ASD CEISA GATTEO (Campionato Calcio a 5 serie C) Con nota 29.07.2016, n. 1368/560 pf 15 16/AA/ac, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - la società ASD CEISA GATTEO CALCIO A 5, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1 e 2 del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dai Sig.ri DAVIDE ROSATI (Presidente), ALESSANDRO CORBARA (Dirigente Accompagnatore della Società) e ANDREA DELLAMOTTA (calciatore) alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, ai sensi dell’art. 1 bis comma 5 del C.G.S. Effettuate ritualmente le notifiche, la società deferita ha inoltrato richiesta di audizione ed è presente all'odierno dibattimento rappresentata da persona di fiducia e dopo ad avere inviato una memoria difensiva. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. MARCO STEFANINI, dopo ampia disamina dei fatti contestati, conclude la propria requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità della parte deferita con l’ammenda di € 1.000,00 e 5 punti di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2016/17. All’odierno dibattimento il difensore della società ASD Ceisa Gatteo Calcio a 5 si riporta alla memoria difensiva insistendo sul fatto che l’omesso pagamento dell’ammenda irrogata a seguito dell’intervenuto dell’accordo con la Procura Fedeart.32 sexies C.G.S., è dipeso dalla mancata pubblicazione del relativo provvedimento nel sito web del Comitato Regionale Emilia Romagna. Precisa inoltre, il difensore della società deferita che un precedente patteggiamento, sempre riguardante la società ASD Ceisa Gatteo Calcio a 5, era invece stato inserito in un comunicato ufficiale reso pubblico attraverso il suddetto sito web www.figc-dilettanti-er.it e adempiuto tempestivamente. Quanto precede dimostra che l’omissione in cui è incorsa la società deferita è avvenuta in buona fede e per un errore scusabile. Chiede pertanto, in via principale, la conferma della sanzione disciplinare in precedenza concordata ex 32 sexies C.G.S. e, in subordine, che la pena sia aumentata nel minimo ritenuto di giustizia. Il Tribunale, - letto il deferimento; - valutato che il comportamento messo in atto dalla parte deferita integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite; - preso atto delle richieste del Rappresentante della Procura Federale e delle argomentazioni difensive addotte dalla società deferita; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S D e l i b e r a di infliggere alla società ASD Ceisa Gatteo Calcio a 5 l’ammenda di € 700,00 e 4 punti di penalizzazione da scontare nel campionato di calcio a 5 serie C2 nella stagione sportiva 2016/2017 Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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