COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°13 del 05/10/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Sig. Pierantonio Gherardi, del Sig. Gherardo Gherardi e della Società ASD IL TONNOTTO MADREGOLO (Campionato 1^ Categoria)

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°13 del 05/10/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Sig. Pierantonio Gherardi, del Sig. Gherardo Gherardi e della Società ASD IL TONNOTTO MADREGOLO (Campionato 1^ Categoria) Con nota 05.08.2016, n. 1751/1190 pf15/ 16/SS/cc, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - il sig. GHERARDI PIERANTONIO per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) , in relazione all’art. 40 lett. D Regolamento Settore Tecnico ( la responsabilità della prima squadra – campionati dilettanti di I, II, e III categoria – deve essere obbligatoriamente essere affidata ad un Direttore Tecnico o ad un Allenatore di 1° categoria UEFA Pro, di 2° Categoria UEFA A, di Base UEFA B o di 3° categoria o Allenatore Dilettante) per aver svolto l’attività di allenatore della prima squadra partecipante al Campionato di Prima Categoria girone A Regione Emilia Romagna, stagione sportiva 2015/2016 non essendo abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei ruoli del Settore Tecnico; - il sig. GHERARDI GHERARDO, presidente e legale rappresentante della Società ASD IL TONNOTTO MADREGOLO per rispondere della violazione dell’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) , in relazione all’art. 40 lett. D Regolamento Settore Tecnico ( la responsabilità della prima squadra – campionati dilettanti di I, II, e III categoria – deve essere obbligatoriamente essere affidata ad un Direttore Tecnico o ad un Allenatore di 1° categoria UEFA Pro, di 2° Categoria UEFA A, di Base UEFA B o di 3° categoria o Allenatore Dilettante) per aver consentito al sig. GHERARDI PIERANTONIO, persona non abilitata e priva di qualifica, in quanto non iscritta a nessun Albo o nei ruoli del Settore Tecnico a svolgere l’attività di allenatore della prima squadra partecipante al Campionato di Prima Categoria Girone A Regione Emilia Romagna, Stagione Sportiva 2015/2016; - la società ASD IL TONNOTTO MADREGOLO, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2 del C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente e rappresentante legale Gherardo Gherardi, realizzati come sopra descritti. Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite non hanno inoltrato richiesta di audizione e non sono presenti all'odierno dibattimento, ma hanno inviato una memoria difensiva nella quale si sostiene che in realtà la prima squadra del Tonnotto Madregolo è stata condotta, durante il campionato della scorsa stagione, da un allenatore provvisto di patentino e dunque regolarmente abilitato, che tale allenatore non ha mai fatto da “prestanome” al Sig. Pierantonio Gherardi, che quest’ultimo può aver dato indicazioni di carattere tecnico alla squadra solo in maniera episodica ovvero nelle occasioni in cui l’allenatore è stato allontanato dal campo dall’arbitro per comportamenti non regolamentari, che lo stesso Sig. Pierantonio Gherardi sicuramente non poteva rivestire la figura di allenatore nelle gare nelle quali è stato impiegato come calciatore. Per i motivi sopra esposti si chiede, in via preliminare, che tutte le parti siano prosciolte e non sanzionate e, in via principale, che qualora fosse accertata la violazione dell’articolo 1 C.G.S. si tenesse conto del fatto che le condizioni di salute in cui versava il presidente della società Sig. Gherardo Gherardi, debitamente documentate dalla certificazione medica unita alla memoria difensiva, non gli consentivano di svolgere alcun ruolo operativo all’interno della società Il Tonnotto Madregolo. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. MARCO STEFANINI, dopo ampia disamina dei fatti contestati, conclude la propria requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con 2 mesi di inibizione per il Sig. Pierantonio Gherardi, 2 mesi di inibizione per il Presidente Sig. Gherardo Gherardi ed € 300,00 di ammenda a carico della società ASD Il Tonnotto Madregolo. Il Tribunale, - letto il deferimento; - valutato che sulla scorta delle risultanze univoche e concordanti emerse a seguito delle indagini espletate nella fase istruttoria del procedimento, il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite; - preso atto delle richieste avanzate dalla Procura Federale. - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S D e l i b e r a di infliggere 2 mesi di inibizione a carico del Sig. Pierantonio Gherardi, 2 mesi di inibizione a carico del Sig. Avv. Gherardo Gherardi ed € 200,00 di ammenda a carico della società ASD IL TONNOTTO MADREGOLO. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it