COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°14 del 12/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Nr. 116 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD AMARANTO CASTEL GUELFO

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°14 del 12/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Nr. 116 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD AMARANTO CASTEL GUELFO Avverso la squalifica fino al 29/10/2016 inflitta al calciatore Mattia Bernardi Delibera del G.S. della Delegazione Provinciale di Bologna contenuta nel C.U. Nr. 11 del 29/09/2016. Gara Amaranto Castel Guelfo – Mordano Bubano del 21/09/2016 La Società S.D. Amaranto Castel Guelfo ricorre contro il sopra indicato provvedimento disciplinare sostenendo che a fine gara il proprio calciatore Mattia Bernardi ha avuto una discussione con un avversario a riguardo di un’azione di gioco, senza però arrivare a profferire frasi offensive e meno che mai ad alzare le mani contro l’avversario. Il pronto intervento dell’addetto alla forza pubblica sostitutiva, intervenuto per separare i due giocatori che stavano discutendo, ha probabilmente indotto in errore l’Arbitro che avrebbe così fornito una descrizione dei fatti non corrispondente alla realtà. Per quanto precede la ricorrente chiede che la sanzione venga annullata o quantomeno ridotta. La Società ASD Amaranto Castel Guelfo che aveva tempestivamente richiesto di essere sentita, è presente all’odierno dibattimento in persona del proprio Presidente. Anche in sede d’udienza la ricorrente, dopo ad essersi riportata a quanto esposto per iscritto nel proprio reclamo, insiste per la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato ritenendola eccessiva. Rileva la Corte che dal rapporto dell’arbitro risulta che il comportamento, pur non regolamentare, assunto dal calciatore Mattia Bernardi a fine gara, non sia in realtà sfociato in alcuna condotta violenta. La Corte ritiene pertanto che lo stesso calciatore possa essere punito con una sanzione meno afflittiva. P Q R Accoglie il reclamo proposto dalla Società ASD MARANTO CASTEL GUELFO e riduce la squalifica del calciatore MATTIA BERNARDI a tutto il 15 ottobre 2016. Nulla dispone in merito alla tassa reclamo non versata essendo stato accolto il ricorso.
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