COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°14 del 12/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Nr. 117 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ACD MORDANO
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°14 del 12/10/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Nr. 117 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ACD MORDANO Avverso la squalifica fino al 29/10/2016 inflitta al calciatore Nicholas Ungania Delibera del G.S. della Delegazione Provinciale di Bologna contenuta nel C.U. Nr. 11 del 29/09/2016. Gara Amaranto Castel Guelfo – Mordano Bubano del 21/09/2016 La Società A.C.D. Mordano ricorre contro il sopra indicato provvedimento disciplinare sostenendo che la situazione creatasi a fine gara è stata mal interpretata dall’arbitro, il quale avrebbe confuso uno scambio di vedute in toni scherzosi tra il proprio giocatore e un avversario riguardante una precedente azione di gioco, con quanto indicato nel comunicato. Sottolinea inoltre la ricorrente che l’intervento scomposto e confuso dell’addetto alla forza pubblica sostitutiva della squadra di casa, ha enfatizzato una situazione nella realtà inesistente. Per quanto precede si chiede, in via principale, l’annullamento della sanzione e in subordine, la riduzione della stessa a quanto ad oggi scontato. La Società ACD Mordano che aveva tempestivamente richiesto di essere sentita, è presente all’odierno dibattimento in persona del proprio Presidente. Anche in sede d’udienza la ricorrente dopo ad essersi riportata a quanto esposto per iscritto nel proprio reclamo, insiste per la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato ritenendola eccessiva. Così come per il ricorso precedente, strettamente connesso a quello in parola, la Corte rileva che dal rapporto dell’arbitro risulta che anche il comportamento, pur non regolamentare, assunto dal calciatore Nicholas Ungania a fine gara, non sia in realtà sfociato in alcuna condotta violenta. La Corte ritiene pertanto che lo stesso calciatore possa essere punito con una sanzione meno afflittiva. P Q R Accoglie il reclamo proposto dalla Società ACD MORDANO e riduce la squalifica al calciatore NICHOLAS UNGANIA a tutto il 15 ottobre 2016. Nulla dispone in merito alla tassa reclamo non versata essendo stato accolto il ricorso.
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