COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°14 del 12/10/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara: Futsal Bellaria – Ceisa Gatteo Calcio A5 del 25/09/2016 (Coppa Emilia Calcio A5 Juniores)

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°14 del 12/10/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara: Futsal Bellaria – Ceisa Gatteo Calcio A5 del 25/09/2016 (Coppa Emilia Calcio A5 Juniores) Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 12 Bis del 30/09/2016 ha esaminato il reclamo proposto dalla Soc. Futsal Bellaria ed il reclamo proposto dalla Soc. Ceisa Gatteo Calcio A5 avverso la regolarità della medesima gara in oggetto. Nella specie entrambe le società chiedono che sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara ex art.17 C.G.S., seppur sulla base di diverse motivazioni, e più in particolare: la Soc. Futsal Bellaria lamenta che la Soc. Ceisa Gatteo Calcio A5 avrebbe inserito in distinta con il n°6, e quindi fatto partecipare alla gara in oggetto, il Sig. Del Vento Lorenzo (nato il 09/02/2000) non in regola con il tesseramento per la Stagione Sportiva 2016/2017; la Soc. Ceisa Gatteo Calcio A5 lamenta, invece, che la Soc. Futsal Bellaria avrebbe fatto partecipare alla gara un calciatore che non aveva ancora compiuto il sedicesimo anno di età, ovvero il Sig. Rosati Giordano (nato il 02/11/2000), senza che per lo stesso fosse stata preventivamente rilasciata l’autorizzazione di cui all’art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.. Rilevato che, a seguito dagli accertamenti esperiti da questo Giudice Sportivo presso l’Ufficio Tesseramenti del C.R.E.R., risulta che il Sig. Del Vento Lorenzo è regolarmente tesserato per la Stagione Sportiva 2016/2017; Considerato che, in conseguenza di quanto precede, l’aver fatto partecipare il Sig. Del Vento Lorenzo alla gara Futsal Bellaria – Ceisa Gatteo Calcio A5 Centese del 25/09/2016 non può comportare la sanzione sportiva della perdita della gara. Considerato che l’art. 34 delle NOIF al comma 3 prevede che i calciatori “giovani” tesserati per le società associate nelle Leghe possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori “giovani” che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e i calciatori di sesso femminile, che abbiano compiuto il 14° anno di età, omissis…. possono tuttavia partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, purchè autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinata alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti: a) Certificato di idoneità specifica all’attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità; b) Relazione di un medico sociale, o in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore alla partecipazione a tale attività. Rilevato dal referto arbitrale che il Sig. Rosati Giordano (Soc. Soc. Futsal Bellaria) è stato effettivamente inserito in distinta con il n°2 e che, quindi, ha preso parte alla gara; Constatato che, a seguito degli accertamenti effettuati dalla Segreteria F.I.G.C. C.R.ER, alla data della disputa della gara, non risultava essere stata rilasciata alcuna autorizzazione per il Sig. Rosato Giordano (Soc. Futsal Bellaria); Considerato che la partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l’autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l’applicazione della punizione sportiva prevista dall’art. 17 comma 5 lett. c del C.G.S. . P.Q.M. Questo Giudice Sportivo: Respinge il reclamo proposto dalla Soc. Futsal Bellaria; Accoglie il reclamo proposto dalla società Ceisa Gatteo Calcio A5 e, pertanto, infligge alla Soc. Futsal Bellaria la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente risultato: FUTSAL BELLARIA – CEISA GATTEO CALCIO A5 0-6 commina l’inibizione fino al 26/10/2016, per la violazione del dovere generale di cui all’art.1 Bis C.G.S., al Sig. Melucci Michele in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società Futsal Bellaria; addebita a tassa reclamo alla Soc. Futsal Bellaria; non addebita a tassa reclamo alla Soc. Ceisa Gatteo Calcio A5.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it