COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°16 del 26/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Nr. 118 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.C.D. ARCETANA

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°16 del 26/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Nr. 118 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.C.D. ARCETANA Avverso squalifica fino al 12/04/2007 inflitta al calciatore Davide Zecchini. Delibera del G.S. presso il Comitato Regionale dell’Emilia Romagna contenuta nel C.U. n. 13 del 5 ottobre 2016. Gara Solierese – Arcetana del 28/09/2016 Contro il provvedimento disciplinare sopra indicato propone ritualmente reclamo la società ASCD ARCETANA ammettendo che l’ammonizione inflitta a danno del proprio calciatore era giusta e che a seguito di tale provvedimento arbitrale il medesimo calciatore ha rivolto frasi irriguardose nei confronti dell’Arbitro, ma negando che Davide Zecchini abbia poi colpito volontariamente il Direttore di Gara con uno sputo alla gamba. A dire della reclamante il giocatore Zecchini sputava sul terreno di gioco quando l’Arbitro gli dava le spalle “colpendolo forse a una gamba ma del tutto involontariamente”. Per quanto precede la società ricorrente chiede che la sanzione venga rivista e diminuita. La società ASCD ARCETANA non ha chiesto di essere sentita e non è presente all’odierno dibattimento. Preso atto delle motivazioni del reclamo ed esaminato il referto di gara, nel quale l’Arbitro ha scritto che durante i minuti di recupero della partita e dopo l’ammonizione subita per proteste, il calciatore Davide Zecchini gli rivolge offese varie e gli sputa colpendolo sulla gamba destra, questa Corte Sportiva d’Appello ritiene, in primo luogo, che lo sputo possa considerarsi alla stregua di una condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara e, secondariamente, che nel caso di specie non si ravvisino elementi e circostanze per poter escludere la volontarietà del gesto inconsulto del calciatore Zecchini. Tuttavia, in considerazione del fatto che lo sputo, pur essendo un atto gravemente lesivo della dignità e più in generale della persona, normalmente non è di per se idoneo a procurare lesioni fisiche, tenuto anche conto dell’entità della sanzione minima stabilita dal Codice di Giustizia Sportiva (articolo 19 comma 4 lettera d) per i calciatori che si rendono responsabili di condotta violenta ai danni degli ufficiali di gara, questa Corte ritiene che il comportamento del calciatore Davide Zecchini possa essere punito con una sanzione meno afflittiva rispetto a quella irrogata dal Giudice di prima istanza. P Q R La Corte Sportiva d’Appello, in accoglimento del reclamo della società ASCD ARCETANA, riduce la squalifica inflitta al calciatore DAVIDE ZECCHINI a tutto il 5 febbraio 2017 Nulla dispone per la tassa reclamo in quanto il ricorso è stato accolto.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it