COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°16 del 26/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Nr. 119 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD SPORTING RICCIONE

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°16 del 26/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Nr. 119 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD SPORTING RICCIONE Avverso la squalifica fino al 20/12/2016 inflitta all’allenatore Miscia Alessandro Delibera del G.S. della Delegazione Provinciale di Rimini contenuta nel C.U. Nr. 12 del 06/12/2016. Gara Sporting Riccione – Mulazzano del 01/10/2016 La Società A.S.D. Sporting Riccione ricorre contro il sopra indicato provvedimento disciplinare sostenendo che a il sig. Miscia Alessandro non sia responsabile per quello che è successo dopo il rientro dell’Arbitro nel proprio spogliatoio e che ha portato alla chiamata dei Carabinieri. Secondo la ricorrente l’Arbitro non poteva avere la certezza che a bussare ripetutamente alla porta dello spogliatoio fosse proprio il Miscia Alessandro, posto che nel corridoio vi era la presenza di molte altre persone. La società Sporting Riccione ritiene anche che la sanzione inflittale di € 100,00 non sia congrua “visto che il dirigente Carcasio Emilio, segnalato nel rapporto di gara, ha comunque agevolato il rientro in sicurezza dell’arbitro nello spogliatoio”. Chiede quindi la ricorrente che, in via principale, sia annullata la sanzione contro il proprio allenatore Miscia Alessandro in quanto lo stesso è estraneo ai fatti, come pure sia annullata l’ammenda di € 100,00 a carico della società ovvero che, in via secondaria, siano ridotte entrambe le sanzioni. La Società ASD Sporting Riccione non ha chiesto di essere sentita e non è presente all’odierno dibattimento. Ritiene la Corte che il Giudice di prima istanza abbia correttamente valutato le risultanze del rapporto dell’arbitro e del relativo supplemento e che pertanto il conseguente provvedimento disciplinare assunto nei confronti dell’allenatore Miscia Alessandro, sia stato quantificato in misura congrua ed adeguata al comportamento da questi tenuto sia durante che dopo la gara. Rileva anche questa Corte che l’ammenda di € 100,00 è stata inflitta allo Sporting Riccione per il comportamento antisportivo dei propri dirigenti e sostenitori e che l’antisportività e scorrettezza di tali atteggiamenti non trova attenuanti nell’intervento, peraltro tardivo e in ogni caso dovuto, del dirigente accompagnatore ufficiale della stessa società il quale, solo dopo ripetute richieste di aiuto, ha effettivamente dato assistenza e protezione al Direttore di Gara. P Q R La Corte respinge il reclamo proposto dalla Società ASD SPORTING RICCIONE e conferma integralmente la delibera del G. S. della Delegazione Provinciale di Rimini. Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata.
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