COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°16 del 26/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Nr. 120 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. FIORANO
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°16 del 26/10/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Nr. 120 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. FIORANO Avverso il provvedimento della perdita della gara. Delibera del G.S. della Comitato Regionale dell’Emilia Romagna contenuta nel C.U. Nr. 14 del 12/10/2016. FIORANO - MARANELLO del 04/10/2016 La Società A.C. Fiorano propone rituale reclamo avverso il sopra indicato provvedimento disciplinare sostenendo, in primis, che la valutazione che ha indotto Direttore di Gara a sospendere la partita per mancanza di sufficiente visibilità, sarebbe stata ingiustificata posto che si è spento solo un faro dei quattro fari presenti nell’impianto sportivo, lasciando in ombra un solo angolo del campo. In secondo luogo, la ricorrente assume che non risponderebbe al vero il fatto che l’Arbitro, come scritto nel proprio rapporto di gara, avrebbe parlato con il custode del campo e appreso dallo stesso che si doveva attendere più di mezz’ora prima che le luci si riaccendessero. Per le incongruenze sopra rilevate la società Fiorano chiede una valutazione più oggettiva dei fatti che porti alla ripetizione dell’incontro a data da destinarsi. La Società AC Fiorano pur avendo chiesto di essere ascoltata non è presente all’odierno. La società cointeressata, benché tempestivamente informata del ricorso, non ha fatto pervenire controdeduzioni e non è presente all’odierna riunione. Questa Corte rileva che, pur essendo il giudizio sulla praticabilità del terreno di giuoco, anche a causa di insufficiente visibilità per via del mal funzionamento dell’impianto d’illuminazione, di esclusiva competenza dell’Arbitro, nel caso in parola quest’ultimo non si è strettamente attenuto alle decisioni ufficiali della FIGC e alle raccomandazioni dell’AIA in tema di applicazione della Regola n.1 del Regolamento del Giuoco del Calcio. Risulta infatti dagli atti ufficiali e in particolare dal supplemento del referto di gara che quando uno dei quattro riflettori si è spento, l’Arbitro si è rivolto a un non meglio precisato responsabile del campo e non ha invece interessato i capitani delle due squadre avvertendoli della sospensione e invitandoli a tenersi a disposizione per il tempo necessario per poter porre rimedio al temporaneo impedimento che si era verificato. P Q R La Corte Sportiva d’Appello accoglie il reclamo proposto dalla Società A.C. Fiorano e revocando l’impugnata delibera del Giudice Sportivo, dispone la ripetizione della gara a data da destinarsi. Nulla dispone in merito alla tassa reclamo non versata essendo stato accolto il ricorso.
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