COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°16 del 26/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Nr. 122 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. FUTSAL BELLARIA Avverso la punizione sportiva della perdita della gara. Delibera del G.S. presso il Comitato Regionale dell’Emilia Romagna contenuta nel C.U. n. 14 del 12/10/2012.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°16 del 26/10/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Nr. 122 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. FUTSAL BELLARIA Avverso la punizione sportiva della perdita della gara. Delibera del G.S. presso il Comitato Regionale dell’Emilia Romagna contenuta nel C.U. n. 14 del 12/10/2012. Gara Futsal Bellaria – Ceisa Gatteo del 25/09/2016 La Società A.S.D. Futsal Bellaria propone rituale reclamo avverso il succitato provvedimento con il quale il Giudice Sportivo presso il CRER, accogliendo un ricorso presentato dalla Società Ceisa Gatteo, le ha inflitto la punizione sportiva della perdita della gara per aver, essa società Futsal Bellaria, schierato nelle proprie file nella gara in questione, un giocatore ancora quindicenne regolarmente tesserato, ma privo dell’autorizzazione rilasciata dal Comitato Regionale – L.N.D. territorialmente competente, così come espressamente previsto e stabilito dall’articolo 34 comma 3 delle NOIF. La ricorrente lamenta l’errata applicazione di detta noma da parte del Giudice Sportivo sostenendo che, alla luce di diverse disposizioni contenute nel vigente ordinamento sportivo nonché in base a quanto pubblicato in merito ai campionati giovanili nel Comunicato n. 1 LND e GS per la stagione 2016-2017, la categoria “Juniores” va considerata una categoria giovanile e dunque riservata ai calciatori “giovani”. Per partecipare a gare di detta categoria di calcio giovanile non c’è dunque alcuna necessità di ottenere la preventiva autorizzazione del Comitato Regionale. Per quanto precede la reclamante sostiene che il proprio giocatore Giordano Rosati, nato il 02/11/2000, avesse pieno titolo per disputare la gara in parola del campionato di Calcio a 5 categoria Juniores per cui richiede l’annullamento della decisione del Giudice Sportiva e la convalida del risultato conseguito sul campo. La Società ASD Futsal Bellaria non ha richiesto di essere sentita e non è presente all’odierno dibattimento. L’altra società interessata al presente procedimento, Ceisa Gatteo Calcio a 5, per quanto regolarmente informata del ricorso, non ha presentato controdeduzioni. Il reclamo è fondato e merita accoglimento. Ritiene infatti questa Corte Sportiva d’Appello che l’interpretazione corretta dell’art. 34 comma 3 delle NOIF sia quella prospettata dalla società ricorrente e non quella erroneamente posta dal Giudice di prima istanza a fondamento della propria decisione. Da quanto precede consegue che il calciatore Giordano Rosati aveva pieno titolo per prendere parte alla gara in parola di Coppa Emilia calcio a 5 categoria Juniores anche se privo dell’autorizzazione di cui alla sopra richiamata norma delle NOIF. P Q R La Corte riforma integralmente la decisone impugnata annullando l’inibizione al Dirigente Accompagnatore Ufficiale del Futsal Bellaria e ripristinando il risultato conseguito sul campo. Nulla dispone per la tassa reclamo non versata essendo stato il ricorso accolto.
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