COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 del 03/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Nr. 124 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PROGETTO INTESA ALL CAMP Avverso squalifica per tre gare inflitta al calciatore Tommaso Brunazzi. Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Parma contenuta nel C.U. Nr. 17 del 26/10/2016.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 del 03/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Nr. 124 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PROGETTO INTESA ALL CAMP Avverso squalifica per tre gare inflitta al calciatore Tommaso Brunazzi. Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Parma contenuta nel C.U. Nr. 17 del 26/10/2016. Gara Progetto Intesa – Football Club ’70 del 23/10/2016 La Società ASD Progetto Intesa propone rituale reclamo avverso il provvedimento disciplinare summenzionato ammettendo che il proprio calciatore Tommaso Brunazzi possa aver avuto una condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti del direttore di gara, ma chiedendo che tale condotta venga valutata ai sensi dell’articolo 19 del Codice di Giustizia Sportiva che prevede per il suddetto comportamento la squalifica per due giornate. La società Progetto Intesa non ha chiesto di essere sentita e non è presente all’odierno dibattimento. Rileva la Corte che dal referto di gara risulta che al 47° minuto del secondo tempo il calciatore Brunazzi Tommaso è stato espulso dal campo per aver battuto le mani all’arbitro in modo polemico e per aver pronunciato una frase irriguardosa all’indirizzo dello stesso direttore di gara. Mentre si allontanava dal terreno di gioco, il calciatore profferiva altre frasi ingiuriose e irriguardose sempre nei confronti dell’arbitro. Ritiene questa Corte Sportiva d’Appello che la condotta come sopra riportata e valutata in un unico contesto, integri effettivamente la fattispecie prevista dall’articolo 19 comma 4 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva e che pertanto, in assenza di particolari circostanze aggravanti o attenuanti, debba essere sanzionata con la pena edittale di due giornate di squalifica. P Q R La Corte Sportiva d’appello accoglie il reclamo della Società Progetto Intesa e riduce a due le giornate di squalifica a carico del calciatore Tommaso Brunazzi. Nulla dispone per la tassa reclamo non versata essendo stato il ricorso accolto.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it