COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°18 del 09/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO ECCELLENZA REGIONALE Nr. 126 – RECLAMO PROPOSTO DAL SIG. GUGNONI AVV. PAOLO Avverso squalifica fino al 7/12/2016 Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Emilia Romagna contenuta nel C.U. n. 16 del 26 ottobre 2016.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°18 del 09/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO ECCELLENZA REGIONALE Nr. 126 - RECLAMO PROPOSTO DAL SIG. GUGNONI AVV. PAOLO Avverso squalifica fino al 7/12/2016 Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Emilia Romagna contenuta nel C.U. n. 16 del 26 ottobre 2016. Gara Old Meldola – Faenza del 23/10/2016 Contro il provvedimento disciplinare sopra indicato propone ritualmente reclamo l’Avv. Paolo Gugnoni in proprio e nella sua qualità di Dirigente della società Old Meldola. Sostiene il ricorrente che la contestazione che gli è stata mossa sia del tutto impropria e generica, rilevando come non sia nemmeno astrattamente immaginabile che l’arbitro della gara possa aver recepito le frasi di uno spettatore che si trovava nella tribuna del campo sportivo di Meldola e averne riferito il contenuto nel proprio rapporto di gara. Chiede pertanto che sia dichiarata l’assoluta invalidità del provvedimento disciplinare assunto dal Giudice Sportivo. L’Avv. Paolo Gugnoni pur avendo chiesto di essere sentito, non è presente all’odierno dibattimento. Rileva questa Corte che il ricorrente non ha apportato elementi di fatto e di diritto tali da determinare una valutazione delle risultanze del procedimento di prima istanza, diversa da quella fatta dal Giudice Sportivo. P Q R La Corte Sportiva d’Appello rigetta il ricorso dell’Avv. Paolo Gugnoni confermando integralmente il provvedimento disciplinare deliberato nei suoi confronti dal Giudice Sportivo regionale. Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata.
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