COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°18 del 09/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO PROMOZIONE Nr. 127 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CASUMARO FOOTBALL CLUB Avverso provvedimento di ripetizione della gara. Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Emilia Romagna contenuta nel C.U. Nr. 16 del 26/10/2016.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°18 del 09/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO PROMOZIONE Nr. 127 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CASUMARO FOOTBALL CLUB Avverso provvedimento di ripetizione della gara. Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Emilia Romagna contenuta nel C.U. Nr. 16 del 26/10/2016. Gara Vadese Sole Luna – Casumaro del 16/10/2016 La Società ASD Casumaro F.C. propone rituale reclamo avverso il provvedimento summenzionato chiedendo che la decisone di prima istanza sia rivista proprio alla luce di quanto prevede e stabilisce l’articolo 17 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva in forza del quale l’errore tecnico dell’arbitro non comporta automaticamente la ripetizione della partita, dovendo gli organi di giustizia sportiva stabilire se e in quale misura detto errore abbia avuto influenza sul regolare svolgimento della gara. Secondo la ricorrente sarebbe impensabile che l’episodio oggetto della discussione, avvenuto a partita pressoché terminata, possa aver pregiudicato il regolare svolgimento della gara stessa. Chiede pertanto che la decisione assunta in prima istanza sia revocata e che sia ripristinato il risultato finale conseguito sul campo. La società ASD Casumaro FC non ha chiesto di essere sentita e non è presente all’odierno dibattimento così come non è presente, benché preventivamente informata, l’altra società interessata al procedimento in parola, Vadese Sole Luna, la quale non ha presentato controdeduzioni. Rileva la Corte che nel supplemento di rapporto richiestogli dal Giudice Sportivo regionale, l’arbitro della gara ha riferito che al 40° minuto del 2° tempo ammoniva il portiere del Casumaro per perdita volontaria di tempo con il pallone in gioco e che poi decideva, erroneamente, di far riprendere la gara con una sua (dell’arbitro, ndr) rimessa della palla fuori area, anziché sanzionare il comportamento irregolare dell’estremo difensore del Casumaro con un calcio di punizione indiretto. Ritiene questa Corte Sportiva d’Appello che, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, il sopra descritto errore, peraltro madornale e di marchiana evidenza, commesso dall’arbitro, abbia in realtà la natura di un fatto non solo astrattamente, ma anche concretamente idoneo a incidere sul regolare svolgimento della gara poiché ha tolto alla compagine della Vadese Sole Luna la possibilità di usufruire di un calcio di punizione indiretto, ma pur sempre all’interno o comunque al limite dell’area della squadra avversaria. P Q R La Corte Sportiva d’appello rigetta il reclamo della Società A.S.D. CASUMARO F.C. confermando integralmente la decisione assunta dal giudice Sportivo regionale. Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata.
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