COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°18 del 09/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO 3^ CATEGORIA Nr. 129 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. APPENNINO 2000

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°18 del 09/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO 3^ CATEGORIA Nr. 129 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. APPENNINO 2000 Avverso provvedimento di squalifica del calciatore Simone Venturi per 10 giornate di gara. Delibera del G.S. presso la Delegazione Provinciale di Bologna contenuto nel C.U. Nr. 14 del 20.10.2016 Gara Appennino – Fossolo 76 del 16/10/2016 La società ASD Appennino 2000 propone rituale reclamo avverso il succitato provvedimento disciplinare sostenendo che il proprio calciatore ha rivolto a un avversario “insulti con espressioni dialettali ma senza alcuno sfondo discriminatorio o razzista”. Per quanto precede la ricorrente ritiene che il giocatore Simone Venturi non abbia violato l’articolo 11 comma 1 e comma 2 del C.G.S. ma “al massimo l’articolo 16 comma 4 del Codice di Giustizia sportiva”. Conclude la ricorrente, in via principale, con la richiesta di annullamento della sanzione inflitta al proprio calciatore e, in via subordinata, con la richiesta di riduzione della squalifica a due sole giornate. La società ASD Appennino ha chiesto di essere ascoltata ed è presente all’odierna riunione in persona del Presidente della stessa società. In sede di dibattimento la ricorrente si riporta alle argomentazioni addotte a sostegno del proposto reclamo insistendo sul fatto che il proprio tesserato avrebbe rivolto all’avversario una frase in dialetto il cui significato sarebbe stato travisato dal direttore di gara. Letto il rapporto di gara e considerata la tesi sostenuta dalla reclamante, la Corte ha sentito la necessità di convocare per chiarimenti l’Arbitro della gara il quale, all’odierna riunione, ha potuto precisare di aver inequivocabilmente udito il calciatore Venturi della società Appennino indirizzare a un avversario di colore, con il quale aveva avuto uno scontro di gioco, un’offesa di natura razzista che, sebbene verbalizzata, questa Corte non ritiene di riportare nella presente decisione per motivi di decenza. Per tutto quanto precede la Corte ritiene che il Giudice di prima istanza abbia ben valutato le risultanze del rapporto di gara e correttamente applicato l’articolo 11 comma 2 del C.G.S. alla fattispecie in questione. P Q R La Corte Sportiva d’Appello rigetta il reclamo proposto dalla società ASD Appennino 2000 e conferma la squalifica per 10 giornate di gara inflitta dal Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna ai danni del calciatore Simone Venturi. Dispone per l’addebito della tassa reclamo non versata.
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