COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 16/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Nr. 131 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ US SAN FELICE A.S.D.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 16/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Nr. 131 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ US SAN FELICE A.S.D. Avverso squalifica fino al 14/12/2016 del calciatore Stefano FICARELLI Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Emilia Romagna contenuta nel C.U. n. 16 del 26 ottobre 2016. Gara US San Felice – Rolo del 19/10/2016 Contro il provvedimento disciplinare sopra indicato propone ritualmente reclamo la Società US San Felice ritenendo la squalifica inflitta al proprio tesserato sproporzionata rispetto a quanto dallo stesso realmente commesso e non conforme al disposto dell’articolo 19 comma 4 del Codice di Giustizia Sportivo atteso che lo stesso calciatore Ficarelli non avrebbe in alcun frangente tenuto una condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara. Per quanto precede la ricorrente chiede che la decisione del giudice sportivo di prima istanza sia ridotta in funzione dell’effettiva gravità dei fatti e sia inflitta a giornate e non a tempo. La Società US San Felice ha richiesto di essere sentita ed è presente all’odierna riunione in persona di un proprio dirigente munito di delega del presidente In sede dibattimentale la reclamante si riporta alle motivazioni addotte a sostegno del proposto ricorso e precisa ulteriormente che non vi è stata alcuna condotta violenta del calciatore Ficarelli ai danni dell’assistente insistendo per la riduzione della squalifica e per la sua trasformazione da tempo a giornate. A giudizio di questa Corte il reclamo della società US San Felice è fondato e merita accoglimento. Dagli atti ufficiali di gara e in particolare dal rapporto redatto da uno degli assistenti dell’arbitro, risulta infatti che a fine partita il calciatore Ficarelli Stefano, partendo dalla propria panchina, si è avvicinato di corsa all’assistente e con il dito puntato gli ha rivolto una frase di protesta e di tenore sicuramente irriguardoso, mentre era trattenuto per un braccio e per il busto da un proprio compagno di squadra. Nel comportamento del calciatore Ficarelli, così come sopra descritto dall’assistente, non si ravvisa dunque alcuna condotta violenta nei confronti di un ufficiale di gara, sicché la squalifica a tempo che gli è stata inflitta in prima istanza non appare del tutto conforme alle risultanze ufficiali. Per quanto precede, pur tenendo in debito conto dell’aggravante costituita dal fatto che l’infrazione è stata commessa a fina gara e considerando anche il periodo di squalifica già scontato, questa Corte ritiene che la sanzione disciplinare in parola meriti un sostanziale ridimensionamento. P Q R La Corte Sportiva d’Appello in accoglimento del ricorso della Società US SAN FELICE ASD, riforma la decisone del Giudice Sportivo Regionale e riduce la squalifica del calciatore Stefano Ficarelli fino a tutto il 18 novembre 2016. Nulla dispone in relazione alla tassa reclamo non versata poiché il ricorso è stato accolto.
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