COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 16/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Nr. 132 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SANTOS 1948 ASD Avverso squalifica fino al 04/12/2016 inflitta ai calciatori FRANCESCO PATTERI, PAOLO MELLONI, GNE GNE HAMBA, IACCHERI LUCA e OWUSU ASAH FRAEDERICK.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 16/11/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Nr. 132 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SANTOS 1948 ASD Avverso squalifica fino al 04/12/2016 inflitta ai calciatori FRANCESCO PATTERI, PAOLO MELLONI, GNE GNE HAMBA, IACCHERI LUCA e OWUSU ASAH FRAEDERICK. Delibera del G.S. presso la Delegazione Provinciale di Reggio Emilia contenuta nel C.U. Nr. 16 BIS del 28/10/2016. Gara Santos 1948 – Fossolese del 23/10/2016 La Società Santos 1948 ASD, senza peraltro negare la gravità di quanto accaduto, propone reclamo avverso il sopra indicato provvedimento disciplinare ritenendolo troppo penalizzante in particolare per i giocatori oggetto della sanzione che in realtà non avrebbero partecipato alla rissa sviluppatasi nella zona antistante gli spogliatoi. Sostiene infatti la reclamante che l’elencazione dei giocatori partecipanti alla gara sia frutto di un mero errore materiale nella identificazione delle persone dal momento che i propri atleti sarebbero usciti dal campo con l’intento non di partecipare alla rissa, ma di sedarla. A prova di ciò la reclamante chiede che sia sentito come testimone l’allenatore della squadra avversaria e che sia tenuto in considerazione il fatto che nella distinta consegnata dall’arbitro a fine gara, risultavano solo due calciatori espulsi. Dalla mancata immediata rilevazione dei partecipanti alla rissa da parte del direttore di gara discenderebbe, secondo la ricorrente, l’incongruenza giuridica della decisione di terminare anticipatamente la gara e del successivo provvedimento disciplinare assunto dal Giudice Sportivo. Per tutto quanto precede la Società Santos 1948 chiede la riduzione della sanzione a carico dei propri tesserati. La Società Santos 1948 ha chiesto di essere sentita ed è presente all’odierna riunione in persona del proprio presidente il quale, rifacendosi alle argomentazioni del proposto reclamo, intende precisare che sono stati squalificati alcuni giocatori che non hanno partecipato alla rissa, che la stessa rissa è stata provocata dai sostenitori della squadra avversaria e che l’arbitro, benché ne avesse avuto tutto il tempo, non ha notificato il provvedimento di espulsione ai calciatori che secondo lui avrebbero preso parte alla rissa precludendo con ciò ogni possibile difesa alla società. Rileva preliminarmente questa Corte che l’istanza della reclamante di sentire a testimone l’allenatore della società Fossolese, non può essere ammessa in quanto attività istruttoria non prevista dal vigente ordinamento sportivo. Rileva altresì la Corte che la distinta che a fine gara gli arbitri sono soliti consegnare alle società per informarle dei provvedimenti disciplinari assunti durante lo svolgimento della competizione, persegue uno scopo meramente informativo e non ha alcuna valenza di atto ufficiale. Dagli atti ufficiali di gara e in particolare dal relativo supplemento risulta invece che l’arbitro ha inequivocabilmente individuato i giocatori Patteri Francesco, Melloni Paolo, Gne Gne Hamba, Iaccheri Luca e Owusu Ansah Fraederick come i calciatori, tutti appartenenti alla società Santos, che dall’interno del terreno di gioco giungevano tutti assieme nella zona antistante gli spogliatoi dove prendevano parte a una rissa che vedeva coinvolti anche giocatori, dirigenti e sostenitori della squadra avversaria. Ritiene pertanto la Corte che la società reclamante non abbia apportato elementi di fatto e di diritto in grado di determinare una valutazione diversa da quella fatta dal Giudice Sportivo a riguardo delle risultanze di prima istanza. P Q R La Corte Sportiva d’Appello rigetta il reclamo della società Santos 1948 e conferma integralmente la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Reggio Emilia. Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata.
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